DAGLI ELEMENTI NORMATIVI DELLA FATTISPECIE PENALE UNA CHIAVE DI LETTURA
PER L'ART. 635 BIS C.P.
[27/12/2003]
[di
Leo Stilo]


Il reato di danneggiamento informatico è stato elaborato prendendo come modello la fattispecie penale descritta nell'art. 635 c.p. (Danneggiamento), con cui mantiene un rapporto di specialità.
L'interpretazione dell'art. 635 bis c.p. deve essere effettuata all'interno della cornice dei delitti contro il patrimonio e in particolare, dei delitti commessi mediante violenza alle cose o alle persone (Libro II, Titolo XIII, Capo I).

Uno dei frutti più rilevanti della riforma del 1993 è la messa in evidenza del concetto di violenza informatica e la necessità di creare una serie di norme penali stigmatizzanti le condotte offensive di beni che in modo diretto o indiretto sono collegati alla realtà informatica, sia essa costituita da hardware che da sequenze di bit.

In questa prospettiva di tutela rientrano, oltre al danneggiamento dei sistemi informatici e telematici (art. 635 bis c.p.): l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392, terzo comma, c.p.), l'attentato a impianti di pubblica utilità (art. 420 c.p.) e la diffusione dei programmi diretti a danneggiare o a interrompere il sistema informatico (art. 615 quinquies c.p.).[9]

Come avviene per le altre figure di reato, e in modo specifico per quelle rientranti nei delitti contro il patrimonio, il legislatore ha avvertito l'esigenza di descrivere la fattispecie in esame utilizzando alcune realtà complesse normativamente prefissate nell'ambito del diritto civile[10].

Per questo motivo, per interpretare correttamente il contenuto del delitto di danneggiamento informatico bisogna premettere alcune considerazioni di carattere sostanziale e generale che trovano fondamento nell'utilizzo di elementi normativi, accanto ad elementi descrittivi, per costruire le fattispecie penali.

Gli elementi normativi, infatti, sono gli unici capaci di soddisfare l'esigenza di un reale bilanciamento tra la sintesi, necessaria per non ridurre la norma ad una semplice elencazione casistica mai esaustiva, e la completezza propria di una norma di chiusura.

Tutti gli elementi, descrittivi e normativi, sono utilizzabili per esprimere, tramite una rappresentazione convenzionale, realtà diverse e la scelta dell'uno o dell'altro strumento dovrebbe essere motivata da ragioni di carattere funzionale.

E' ciò che deve essere rappresentato a scegliere, in qualche modo, la sua rappresentazione linguistica descrittiva o di sintesi.

Non esistono categorie d'elementi, definiti tramite giudizi di realtà o di valore, che presentino il carattere dell'assoluta determinatezza[11].

Per tale ragione non esiste una preferenza, dovuta alla maggiore determinatezza, verso un linguaggio normativo che utilizzi elementi definiti attraverso giudizi di realtà, c.d. elementi descrittivi, a discapito di una tecnica legislativa che utilizzi, invece, elementi definiti da giudizi di valore, c.d. elementi normativi.

Gli elementi normativi, infatti, non costituiscono dati della realtà ma sue "evocazioni" ed i termini adottati, per la formulazione della fattispecie, sono strumenti del linguaggio utilizzati per esprimere e rappresentare delle coordinate reali.[12]

Tali coordinate rappresentano, all'interno di una fattispecie penale come quella descritta nell'art. 635 bis c. p., dati e concetti comprensibili solo presupponendo la conoscenza di una o più norme diverse.

Questi particolari elementi non si riferiscono a dati percepibili attraverso i nostri sensi, ma ad "entità" che hanno bisogno di un "retroterra di significato conosciuto" per poter dialogare correttamente con la fattispecie.[13]

L'elemento normativo, come giudizio di valore, rappresenta la "sintesi di una realtà qualificata" e dal momento in cui questa convenzione viene fissata in una norma le diverse realtà riconducibili ad essa si potranno esprimere e rappresentare semplicemente richiamandole tramite la convenzione.

Non vi è una perfetta coincidenza tra i due strumenti poiché la traduzione in "termini descrittivi" di un qualsiasi "termine normativo", giuridico o sociale, non è esaustiva[14].

Il termine "altrui"[15], ad esempio, non può essere compiutamente tradotto con un'elencazione, mai esaustiva, dei modi di acquisto della proprietà che qualificano l'altruità della res.

Anche per il giurista più preparato la traduzione si trasformerebbe in un compito difficile ed incompleto, perché dovrebbe costantemente essere aggiornata alla luce delle forme d'acquisto della proprietà che nascono o muoiono nell'ordinamento.

A tali considerazioni di carattere generale, in merito all'utilizzo degli elementi normativi nell'art. 635 bis c.p., si affianca un'altra rilevante considerazione che necessariamente deve essere posta alla base dell'interpretazione nel momento in cui si procede alla verifica della corretta riconduzione di un fatto concreto entro una ipotesi normativamente prefissata.

Posto che alcuni elementi normativi "giuridici", rinviando ad altra norma, richiamano concetti originari di altri settori non penali, il problema che deve risolvere l'interprete diviene quello di verificare se i concetti richiamati sono utilizzati dal legislatore nel loro significato originario oppure se ne acquistano uno diverso alla luce della norma richiamante.

Al quesito si può rispondere tenendo in considerazione l'ampia valenza semantica di un qualsiasi termine; il significato, infatti, viene dato dall'idea evocata dal termine richiamato e dal rapporto con il contesto richiamante.

Una trasformazione è insita nella natura stessa del rinvio che la norma penale compie, aprendo le porte ad un concetto che verrà recepito nel contesto del diritto penale subendone, inevitabilmente, l'influenza.

In conclusione, tutte queste problematiche devono rappresentare un momento di riflessione imprescindibile nell'opera di interpretazione del reato di danneggiamento informatico.


NOTE

[9] GIANNANTONIO, L'oggetto giuridico dei reati informatici (relazione seminario del 15-16 dicembre 2000: Computer crimes "i reati informatici") , testo reperibile sul sito del Ministero della Giustizia [www.giustizia.it].

[10] STILO, Gli elementi normativi della fattispecie penale: un problema di linguaggio giuridico, Il Nuovo Diritto, n. 2/3, 2002.

[11] PALAZZO, L'errore sulla legge extrapenale, Milano, 1974,15 ss.

[12] PALAZZO, L'errore su legge extrapenale, op.cit.,17:"si denomina elemento normativo della fattispecie penale ogni elemento per la cui determinazione...omissis...l'interprete deve servirsi di una norma diversa da quella incriminatrice, richiamata appunto dall'elemento normativo, già esistente nell'ambito di un ordinamento giuridico od extragiuridico".

[13] GALLO, voce Dolo (dir. pen.), in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 760: "Insomma, mentre di regola, nell'esame di una determinata figura criminosa, il passaggio dalla norma al fatto avviene con piena immediatezza, in alcuni casi bisogna passare attraverso il tramite di una norma diversa da quella incriminatrice, e dalla quale discende al fatto la qualifica che permette di individuarlo e isolarlo nell'insieme dei dati giuridicamente rilevanti.".

[14] PULITANÒ, L'errore di diritto nella teoria del reato, Milano,1976, 225: "L'equiparazione tra qualificazione normativa e sua riduzione descrittiva, se v'è, e solo teorica. Nella prassi legislativa, l'uso di concetti c.d. normativi non è surrogabile, pena la perdita della praticabilità (se non della ricostruibilità) del sistema stesso"

[15] Per un approfondimento dell'elemento "altruità" nei delitti contro il patrimonio si rinvia alle seguenti opere: FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, I delitti contro il patrimonio, vol. II, tomo II, ed. II, Bologna,1996, 29 ss; PAGLIARO, L'altruità della cosa nei delitti contro il patrimonio, in Riv. It. proc. pen., 1965, 703 ss.; NUVOLONE, Il possesso nel diritto penale, Milano, 1942; PETROCELLI, L'appropriazione indebita, Napoli, 1933.

Leo Stilo