Il reato di danneggiamento informatico
è stato elaborato prendendo come modello la fattispecie
penale descritta nell'art. 635 c.p. (Danneggiamento),
con cui mantiene un rapporto di specialità.
L'interpretazione dell'art. 635 bis c.p. deve essere effettuata
all'interno della cornice dei delitti contro il patrimonio
e in particolare, dei delitti commessi mediante violenza
alle cose o alle persone (Libro II, Titolo XIII, Capo
I).
Uno dei frutti più rilevanti
della riforma del 1993 è la messa in evidenza del
concetto di violenza informatica e la necessità
di creare una serie di norme penali stigmatizzanti le
condotte offensive di beni che in modo diretto o indiretto
sono collegati alla realtà informatica, sia essa
costituita da hardware che da sequenze di bit.
In questa prospettiva di tutela
rientrano, oltre al danneggiamento dei sistemi informatici
e telematici (art. 635 bis c.p.): l'esercizio arbitrario
delle proprie ragioni (art. 392, terzo comma, c.p.), l'attentato
a impianti di pubblica utilità (art. 420 c.p.)
e la diffusione dei programmi diretti a danneggiare o
a interrompere il sistema informatico (art. 615 quinquies
c.p.).[9]
Come avviene per le altre figure
di reato, e in modo specifico per quelle rientranti nei
delitti contro il patrimonio, il legislatore ha avvertito
l'esigenza di descrivere la fattispecie in esame utilizzando
alcune realtà complesse normativamente prefissate
nell'ambito del diritto civile[10].
Per questo motivo, per interpretare
correttamente il contenuto del delitto di danneggiamento
informatico bisogna premettere alcune considerazioni di
carattere sostanziale e generale che trovano fondamento
nell'utilizzo di elementi normativi, accanto ad elementi
descrittivi, per costruire le fattispecie penali.
Gli elementi normativi, infatti,
sono gli unici capaci di soddisfare l'esigenza di un reale
bilanciamento tra la sintesi, necessaria per non ridurre
la norma ad una semplice elencazione casistica mai esaustiva,
e la completezza propria di una norma di chiusura.
Tutti gli elementi, descrittivi
e normativi, sono utilizzabili per esprimere, tramite
una rappresentazione convenzionale, realtà diverse
e la scelta dell'uno o dell'altro strumento dovrebbe essere
motivata da ragioni di carattere funzionale.
E' ciò che deve essere rappresentato
a scegliere, in qualche modo, la sua rappresentazione
linguistica descrittiva o di sintesi.
Non esistono categorie d'elementi,
definiti tramite giudizi di realtà o di valore,
che presentino il carattere dell'assoluta determinatezza[11].
Per tale ragione non esiste una
preferenza, dovuta alla maggiore determinatezza, verso
un linguaggio normativo che utilizzi elementi definiti
attraverso giudizi di realtà, c.d. elementi descrittivi,
a discapito di una tecnica legislativa che utilizzi, invece,
elementi definiti da giudizi di valore, c.d. elementi
normativi.
Gli elementi normativi, infatti,
non costituiscono dati della realtà ma sue "evocazioni"
ed i termini adottati, per la formulazione della fattispecie,
sono strumenti del linguaggio utilizzati per esprimere
e rappresentare delle coordinate reali.[12]
Tali coordinate rappresentano,
all'interno di una fattispecie penale come quella descritta
nell'art. 635 bis c. p., dati e concetti comprensibili
solo presupponendo la conoscenza di una o più norme
diverse.
Questi particolari elementi non
si riferiscono a dati percepibili attraverso i nostri
sensi, ma ad "entità" che hanno bisogno
di un "retroterra di significato conosciuto"
per poter dialogare correttamente con la fattispecie.[13]
L'elemento normativo, come giudizio
di valore, rappresenta la "sintesi di una realtà
qualificata" e dal momento in cui questa convenzione
viene fissata in una norma le diverse realtà riconducibili
ad essa si potranno esprimere e rappresentare semplicemente
richiamandole tramite la convenzione.
Non vi è una perfetta coincidenza
tra i due strumenti poiché la traduzione in "termini
descrittivi" di un qualsiasi "termine normativo",
giuridico o sociale, non è esaustiva[14].
Il termine "altrui"[15],
ad esempio, non può essere compiutamente tradotto
con un'elencazione, mai esaustiva, dei modi di acquisto
della proprietà che qualificano l'altruità
della res.
Anche per il giurista più
preparato la traduzione si trasformerebbe in un compito
difficile ed incompleto, perché dovrebbe costantemente
essere aggiornata alla luce delle forme d'acquisto della
proprietà che nascono o muoiono nell'ordinamento.
A tali considerazioni di carattere
generale, in merito all'utilizzo degli elementi normativi
nell'art. 635 bis c.p., si affianca un'altra rilevante
considerazione che necessariamente deve essere posta alla
base dell'interpretazione nel momento in cui si procede
alla verifica della corretta riconduzione di un fatto
concreto entro una ipotesi normativamente prefissata.
Posto che alcuni elementi normativi
"giuridici", rinviando ad altra norma, richiamano
concetti originari di altri settori non penali, il problema
che deve risolvere l'interprete diviene quello di verificare
se i concetti richiamati sono utilizzati dal legislatore
nel loro significato originario oppure se ne acquistano
uno diverso alla luce della norma richiamante.
Al quesito si può rispondere
tenendo in considerazione l'ampia valenza semantica di
un qualsiasi termine; il significato, infatti, viene dato
dall'idea evocata dal termine richiamato e dal rapporto
con il contesto richiamante.
Una trasformazione è insita
nella natura stessa del rinvio che la norma penale compie,
aprendo le porte ad un concetto che verrà recepito
nel contesto del diritto penale subendone, inevitabilmente,
l'influenza.
In conclusione, tutte queste problematiche
devono rappresentare un momento di riflessione imprescindibile
nell'opera di interpretazione del reato di danneggiamento
informatico.