L'articolo 635 bis c.p. è
stato introdotto nel tessuto del codice penale dall'articolo
9 della legge 23 dicembre 1993, n. 547. L'analisi, seppur
breve e lacunosa, dei motivi che indussero il legislatore
italiano a dedicare una maggiore attenzione alla criminalità
informatica offre degli spunti importanti per comprendere
ed interpretare il contenuto dell'art. 635 bis c.p.
Nel 1985 fu costituito, in seno
al Consiglio d'Europa, un Comitato ristretto di esperti
con lo scopo di affiancare al preesistente Comitato per
i problemi criminali un organo con conoscenze atte ad
affrontare le nuove sfide che la criminalità sempre
più organizzata e sempre più transnazionale
lanciava alle Istituzioni nazionali ed internazionali.
Sulla base di un attento esame della realtà criminale
informatica vennero stilate due "liste"[1].
All'interno di ciascuna furono
inseriti tutti quei comportamenti avvertiti come offese
perpetrate con e sulle nuove tecnologie. Le due liste
furono così distinte[2]:
1. "Lista minima", contenente
l'elenco dei comportamenti e dei fatti offensivi ritenuti
talmente gravi da richiedere un immediato e non prorogabile
intervento del diritto penale, extrema ratio di ogni ordinamento
giuridico statale [3];
2. "Lista facoltativa",
contenente l'elenco di comportamenti e fatti ritenuti
non eccessivamente offensivi ma che, tuttavia, richiedevano
un intervento del legislatore nazionale[4].
Il legislatore penale italiano
decise, anche a seguito di tali iniziative, di affrontare
e risolvere, almeno in parte, i problemi legati al fenomeno
del crimine informatico.
Nel gennaio 1989 il Ministro della
Giustizia (G.VASSALLI) istituì una commissione[5]
presieduta dal Direttore Generale degli affari penali
(P.CALLA') e composta da magistrati, accademici ed esperti
informatici[6].
Questa commissione venne istituita
con il chiaro intento di elaborare un progetto contenente
le linee di una riforma del diritto penale diretta a far
fronte alle nuove realtà informatiche.
La commissione, prima di redigere
il progetto da presentare al Governo e al Parlamento,
avvertì l'esigenza di reperire informazioni e pareri
dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati che
più di altri apparivano coinvolti da questa nuova
frontiera del crimine.
Questo momento di contatto con
le diverse realtà economiche, istituzionali e culturali
consentì di creare delle basi concrete su cui poter
costruire il futuro progetto di riforma. Successivamente,
la Commissione dovette verificare se tra la lista minima
e quella facoltativa vi fossero alcune condotte che potessero
essere ricondotte entro la sfera di operatività
di fattispecie penali già in vigore.
In tali discussioni un ruolo centrale
venne rivestito dal principio di legalità, cardine
e fondamento del diritto penale, e in particolare da un
suo aspetto: il divieto di analogia in materia penale.
Per quel che riguarda il danneggiamento dei sistemi informatici
questi "...trovavano collocazione, sebbene la disciplina
meritasse di essere integrata e adattata alle particolarità
dei fatti stessi, nell'ambito delle norme penali esistenti;
risultavano, così, utilizzabili sia l'art. 635
che l'art. 420 c.p."[7].
La Commissione, tuttavia, era pienamente
consapevole del fatto che le suddette fattispecie se da
un lato riuscivano a fagocitare le ipotesi in cui il danneggiamento
era rivolto all'oggetto materiale del bene informatico
dall'altro non si presentavano sufficientemente idonee
a contenere le offese perpetrate contro i dati informatici.
I lavori vennero conclusi nel 1991
e il disegno venne presentato dal Ministro della Giustizia
(CONSO) nel novembre del 1992 al Senato.
L'iter legislativo è stato
caratterizzato dalla decisa partecipazione di chi intervenne
nella discussione e di chi propose degli emendamenti.
Tuttavia, proprio dai contenuti di questi ultimi si deduce
"l'esistenza di una certa superficialità o
impreparazione o, quantomeno, di una incompleta conoscenza
del fenomeno"[8].
Con la legge n. 547 del 1993, recante
"modificazioni e integrazioni delle norme del codice
penale e del codice di procedura penale in materia di
criminalità informatica", si è così
effettuata una duplice operazione: da una parte si è
realizzato un innesto di nuove fattispecie nel vecchio
tronco dell'impianto codicistico; dall'altro si è
proceduto alla modifica di preesistenti fattispecie penali
al fine di adattarle alle lotta contro il crimine informatico.
Questa operazione di "chirurgia
legislativa" è stata attuata con il chiaro
intento di stigmatizzare i nuovi e dilaganti fenomeni
di criminalità informatica in piena sintonia con
le altre nazioni del mondo che nel frattempo si erano
già attivate per tentare di arginare il nuovo fenomeno.