DANNEGGIAMENTO INFORMATICO:
GENESI DI UN CRIMINE INFORMATICO
[27/12/2003]
[di
Leo Stilo]


L'articolo 635 bis c.p. è stato introdotto nel tessuto del codice penale dall'articolo 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 547. L'analisi, seppur breve e lacunosa, dei motivi che indussero il legislatore italiano a dedicare una maggiore attenzione alla criminalità informatica offre degli spunti importanti per comprendere ed interpretare il contenuto dell'art. 635 bis c.p.

Nel 1985 fu costituito, in seno al Consiglio d'Europa, un Comitato ristretto di esperti con lo scopo di affiancare al preesistente Comitato per i problemi criminali un organo con conoscenze atte ad affrontare le nuove sfide che la criminalità sempre più organizzata e sempre più transnazionale lanciava alle Istituzioni nazionali ed internazionali. Sulla base di un attento esame della realtà criminale informatica vennero stilate due "liste"[1].

All'interno di ciascuna furono inseriti tutti quei comportamenti avvertiti come offese perpetrate con e sulle nuove tecnologie. Le due liste furono così distinte[2]:

1. "Lista minima", contenente l'elenco dei comportamenti e dei fatti offensivi ritenuti talmente gravi da richiedere un immediato e non prorogabile intervento del diritto penale, extrema ratio di ogni ordinamento giuridico statale [3];

2. "Lista facoltativa", contenente l'elenco di comportamenti e fatti ritenuti non eccessivamente offensivi ma che, tuttavia, richiedevano un intervento del legislatore nazionale[4].

Il legislatore penale italiano decise, anche a seguito di tali iniziative, di affrontare e risolvere, almeno in parte, i problemi legati al fenomeno del crimine informatico.

Nel gennaio 1989 il Ministro della Giustizia (G.VASSALLI) istituì una commissione[5] presieduta dal Direttore Generale degli affari penali (P.CALLA') e composta da magistrati, accademici ed esperti informatici[6].

Questa commissione venne istituita con il chiaro intento di elaborare un progetto contenente le linee di una riforma del diritto penale diretta a far fronte alle nuove realtà informatiche.

La commissione, prima di redigere il progetto da presentare al Governo e al Parlamento, avvertì l'esigenza di reperire informazioni e pareri dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati che più di altri apparivano coinvolti da questa nuova frontiera del crimine.

Questo momento di contatto con le diverse realtà economiche, istituzionali e culturali consentì di creare delle basi concrete su cui poter costruire il futuro progetto di riforma. Successivamente, la Commissione dovette verificare se tra la lista minima e quella facoltativa vi fossero alcune condotte che potessero essere ricondotte entro la sfera di operatività di fattispecie penali già in vigore.

In tali discussioni un ruolo centrale venne rivestito dal principio di legalità, cardine e fondamento del diritto penale, e in particolare da un suo aspetto: il divieto di analogia in materia penale. Per quel che riguarda il danneggiamento dei sistemi informatici questi "...trovavano collocazione, sebbene la disciplina meritasse di essere integrata e adattata alle particolarità dei fatti stessi, nell'ambito delle norme penali esistenti; risultavano, così, utilizzabili sia l'art. 635 che l'art. 420 c.p."[7].

La Commissione, tuttavia, era pienamente consapevole del fatto che le suddette fattispecie se da un lato riuscivano a fagocitare le ipotesi in cui il danneggiamento era rivolto all'oggetto materiale del bene informatico dall'altro non si presentavano sufficientemente idonee a contenere le offese perpetrate contro i dati informatici.

I lavori vennero conclusi nel 1991 e il disegno venne presentato dal Ministro della Giustizia (CONSO) nel novembre del 1992 al Senato.

L'iter legislativo è stato caratterizzato dalla decisa partecipazione di chi intervenne nella discussione e di chi propose degli emendamenti. Tuttavia, proprio dai contenuti di questi ultimi si deduce "l'esistenza di una certa superficialità o impreparazione o, quantomeno, di una incompleta conoscenza del fenomeno"[8].

Con la legge n. 547 del 1993, recante "modificazioni e integrazioni delle norme del codice penale e del codice di procedura penale in materia di criminalità informatica", si è così effettuata una duplice operazione: da una parte si è realizzato un innesto di nuove fattispecie nel vecchio tronco dell'impianto codicistico; dall'altro si è proceduto alla modifica di preesistenti fattispecie penali al fine di adattarle alle lotta contro il crimine informatico.

Questa operazione di "chirurgia legislativa" è stata attuata con il chiaro intento di stigmatizzare i nuovi e dilaganti fenomeni di criminalità informatica in piena sintonia con le altre nazioni del mondo che nel frattempo si erano già attivate per tentare di arginare il nuovo fenomeno.


NOTE

[1] STILO, Crimini informatici: dalle liste nere al codice penale italiano, Il Nuovo Diritto, n. 10, 2002 (supplemento).

[2] FAGGIOLI, Computer Crimes, Napoli, 1998, 67 ss.; PERRONE, Computer Crimes, in AA.VV., Diritto & Formazione, Studi di Diritto Penale (a cura di CARINGELLA e GAROFOLI), 1603.

[3] Tra i comportamenti offensivi contemplati nella "Lista minima": frode informatica, falso informatico, accesso non autorizzato a sistemi informatici, c.d. sabotaggio informatico, danneggiamento dei dati e dei programmi informatici, intercettazione non autorizzata...

[4] Tra i comportamenti offensivi appartenenti alla "Lista facoltativa": utilizzazione non autorizzata di un elaboratore elettronico, utilizzazione non autorizzata di un programma protetto, spionaggio informatico...

[5] Per un approfondimento sul lavoro e sulle conclusioni raggiunte dalla Commissione si rinvia a SARZANA DI S. IPPOLITO, Informatica, Internet e Diritto Penale, II edizione (riveduta, corretta ed ampliata), Milano, 2003, 127 ss.; la predetta opera rappresenta la fonte privilegiata delle informazioni contenute nel presente elaborato.

[6] Si ricordano il prof. G. BISOGNI, il cons. P. BRIGNONE, il giud. G. BUTTARELLI, il cons. G. CAVALLARI, il prof. V. FROSINI, il cons. F. GIAMPIETRO, il prof. M. PETRONE, il prof. L.RUSSI e il prof. C. SARZANA DI S. IPPOLITO.

[7] SARZANA DI S. IPPOLITO, Informatica, internet e diritto penale, op.cit., 135.

[8] SARZANA DI S. IPPOLITO, Informatica, internet e diritto penale, op. cit., 128.

Leo Stilo