Con il recente
D.Lgs. n. 68 del 2003 il legislatore ha modificato nuovamente
alcuni aspetti della legge n. 633 del 1941 dando attuazione
alla Direttiva 2001/29/CE sulla armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella
società dell'informazione [16].
La Direttiva ha
guidato, in modo deciso, la penna del legislatore italiano
che con il suddetto intervento normativo ha inteso attuare
i principi fissati nei "considerando" n. 5 e
n. 9 [17], la cui
lettura offre un'interessante e privilegiata chiave interpretativa
della riforma in esame.
Le nuove norme,
tuttavia, non hanno sconvolto l'impianto delle sanzioni
penali creato dalla legge n. 248 del 2000, viceversa appaiono
orientate ad adeguare gli stessi strumenti alla nuove
realtà normative e tecnologiche che nel frattempo
sono andate tumultuosamente formandosi.
L'articolo del
predetto D. Lgs. che rileva maggiormente ai fini della
presente trattazione è il 26. Con quest'ultimo
viene modificato, ancora una volta, l'art. 171-ter della
legge n. 633 del 1941. L'intervento si può sinteticamente
ridurre ad una modifica del primo comma attraverso una
nuova formulazione della lettera d) e l'aggiunta delle
lettere f-bis) e h). Prima di procedere all'esame della
riforma si ricorda, inoltre, che tutte le ipotesi di reato
previste dal primo comma dell'art. 171-ter hanno in comune
il fatto di sanzionare, con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di
lire le condotte indicate solo se il fatto è commesso
per uso non personale e a fini di lucro. Per quanto riguarda
la lett. d) del primo comma, quest'ultima è sostituita
da una disposizione che prescrive la punizione di chi:
"...d) detiene per la vendita o la distribuzione,
pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo,
proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o
della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi
o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto
per il quale è prescritta, ai sensi della presente
legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società
italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno
medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato".
Come si può
evincere da una rapida lettura della stessa disposizione
prima della riforma, la novità consiste nell'aver
soppresso l'ultima parte della lettera d) dedicata a sanzionare
la produzione, utilizzazione, importazione, detenzione
per la vendita... di quei sistemi atti ad eludere, a decodificare
o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore
o dei diritti connessi.
Per quanto riguarda
l'aggiunta della lettera f-bis), il legislatore con essa
intende punire la condotta di chi: "fabbrica, importa,
distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo,
pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per
scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti
ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità
o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche
di cui all'articolo 102-quater [18]
ovvero siano principalmente progettati,
prodotti, adattati o realizzati con la finalità
di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette
misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle
applicate, o che residuano, a seguito della rimozione
delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria
dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi
e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione
di provvedimenti dell'autorità amministrativa o
giurisdizionale".
L'ultima modifica apportata al corpo delle sanzioni penali
della legge sul diritto d'autore è quella contenuta
nella nuova lett. h) con cui il legislatore decide di
sanzionare chi "abusivamente rimuove o altera le
informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies,
ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione,
diffonde per radio o per televisione, comunica o mette
a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti
dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni
elettroniche stesse".
Le due ultime lettere
sono state inserite dall'art. 23, comma 1, del D. Lgs.
9 aprile 2003, n. 68, che ha contemporaneamente dato vita
all'intero Titolo II ter (Misure tecnologiche di protezione.
Informazioni sul regime dei diritti). Il predetto art.
23, a sua volta, trae origine dai trattati WIPO (World
Intellectual Property Organization) adottati il 20 dicembre
1996. Il legislatore decide così di riconoscere
e tutelare giuridicamente, con l'introduzione delle norme
appena citate, quei particolari meccanismi tecnologici
che si concretizzano in veri e propri "antifurti
digitali". Lo scopo, ancora una volta, appare quello
di colpire l'intera catena economica e commerciale che
si è nel tempo creata attorno alla abusiva rimozione
di tutti quei meccanismi di "autotutela" che
gli Autori e le varie software-house hanno posto in essere
per limitare il fenomeno della "pirateria informatica".
Il legislatore,
per concludere, con la riforma in esame tenta di fornire
alla macchina della giustizia italiana gli strumenti giuridici
idonei a perseguire non solo il mercato dei prodotti "pirata"
in cui siano state rimosse o alterate i meccanismi di
tutela ma anche il mercato, altrettanto florido, di tutti
quei meccanismi (beni e servizi) atti ad eludere le predette
misure tecnologiche di protezione.