Il 18 agosto dell'anno
2000 il legislatore ha deciso di mutare profondamente
l'assetto normativo posto a tutela del diritto d'autore
e dei diritti connessi al suo esercizio [6]
avvertendo l'esigenza di ricostituire un nuovo equilibrio
tra i diritti dell'autore e gli interessi dei fruitori
del prodotto "d'autore".
La legge n. 248
del 2000, così come il D. Lgs. n. 685 del 1994,
ha inteso perseguire l'obiettivo di "...riaffermare
il valore centrale della legge n. 633 del 1941, aggiornando
il corpo normativo originario attraverso l'interpolazione,
senza alterarne la struttura. Il ricorso alla tecnica
dell'interpolazione mostra chiaramente la volontà
di considerare le nuove previsioni penale quale parte
integrante della legge fondamentale sul diritto d'autore"
[7].
Inoltre, la necessità
di far fronte al dilagante fenomeno della pirateria c.d.
informatica e la scelta, privata ed imprenditoriale, di
diffondere sempre con maggiore intensità beni tutelati
dal diritto d'autore tramite Internet, rese non più
procrastinabile l'assunzione di nuove e più efficaci
strategie operative.
La scelta del legislatore
italiano fu quella di utilizzare i delicati strumenti
del diritto penale per arginare un fenomeno che viste
le dimensioni e la trasversale diffusione sociale, probabilmente
avrebbe richiesto, almeno per le espressioni meno gravi,
la ricerca di una soluzione su un terreno diverso e più
congeniale, come ad esempio il mercato con la sua rigida
regola "della domanda e dell'offerta".
La legge n. 248
del 2000 contiene ben sei articoli dedicati ad introdurre
nuove fattispecie penali a tutela del diritto d'autore.
In particolare l'articolo 14 sostituisce integralmente
l'art. 171-ter.
Il nuovo articolo è costituito da 5 commi: i primi
due contengono le diverse ipotesi di reato, il terzo prevede
una diminuzione per i casi in cui il fatto è di
particolare tenuità [8];
il quarto comma dispone che la condanna per uno dei reati
previsti nel primo comma [9] comporti
l'applicazione delle pene di cui agli artt. 30 (Interdizione
da una professione o da un'arte) e 32-bis c.p. (Interdizione
temporanea degli uffici direttivi delle persone giuridiche
e delle imprese), la pubblicazione della sentenza in uno
o più quotidiani specializzati a diffusione nazionale
e "la sospensione per un periodo di un anno della
concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva
per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale";
infine, il quinto comma, ricalcando il contenuto dell'originario
comma 3 bis introdotto dal D. Lgs. n. 204 del 1996, dispone
che gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie delle ipotesi di reato di cui al 1 e 2 comma
siano versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori
drammatici.
A sua volta, il
primo comma è suddiviso in 6 lettere, ognuna delle
quali prevede una specifica ipotesi di reato. Le diverse
fattispecie, tuttavia, sono legate da alcuni elementi
comuni: 1) il fine di lucro che teleologicamente deve
caratterizzare l'agire del soggetto attivo; 2) l'esclusione
esplicita della rilevanza penale di tutte quelle ipotesi
che, sebbene perfezionino i diversi elementi della fattispecie
penale descritta nel suddetto comma, vengono commesse
per uso personale; 3) la pena prevista per i suddetti
reati. Le prime due ipotesi, lett. a) e b), sono frutto
di uno sdoppiamento della lett. a) della precedente formulazione
dell'art. 171-ter. In entrambe: 1) vi è la presenza
dell'avverbio "abusivamente" che riesce a caratterizzare,
in modo deciso, le diverse condotte; 2) le condotte penalmente
sanzionate sono riconducibili all'azione di chi duplica,
riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi
procedimento[10].
Diversi, invece,
sono gli oggetti della tutela: la prima ipotesi di reato
contenuta nella lett. a) del primo comma dell'art. 171-ter
è diretta a tutelare le opere dell'ingegno destinate
"al circuito televisivo, cinematografico, della vendita
o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero
ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi
di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate
o sequenze di immagini in movimento"; la seconda
ipotesi contenuta nella lett. b) è diretta a tutelare
le "opere o parti di opere letterarie, drammatiche,
scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali,
ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive
o composite o banche dati".
Proseguendo nell'esame
dell'articolato, l'ipotesi contenuta alla lett. c) del
primo comma dell'art. 171-ter sanziona penalmente chi
pur non avendo concorso all'attività di duplicazione
o riproduzione indicate alle lett. a) e b) tuttavia introduce
le suddette duplicazioni o riproduzioni abusive nel territorio
dello Stato oppure le detiene per la vendita o la distribuzione,
le distribuisce, le pone in commercio, le concede in noleggio
o comunque le cede a qualsiasi titolo, le proietta in
pubblico, le trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi
procedimento, le trasmette a mezzo della radio o, infine,
le fa ascoltare in pubblico [11].
Il legislatore
con quest'ultima norma ha inteso colpire, in modo specifico,
ogni singolo momento del circuito imprenditoriale che
si sviluppa nelle fasi successive alla realizzazione del
prodotto illecito. In altre parole, la norma tende a colpire
le varie anime di quella economia che si fonda sulla circolazione
di beni e servizi "pirata" e che si è
andata nel tempo formandosi e specializzandosi. Di particolare
complessità è la descrizione del reato contenuta
alla lett. d) del primo comma dell'art. 171-ter
[12].
In primo luogo,
la norma è diretta a punire una serie di comportamenti,
di natura commerciale, su determinati beni in violazione
delle norme sull'apposizione del contrassegno della Società
italiana degli autori ed editori (SIAE).
In particolare
è punito chiunque "detiene per la vendita
o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia,
cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette
a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi
procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini
in movimento, od altro supporto per il quale è
prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione
di contrassegno da parte della Società italiana
degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno
medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato".
La lett. d), infine,
si chiude predisponendo una meccanismo di "tutela
avanzata" [13]
teso a punire il comportamento di chi "produce, utilizza,
importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende,
noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere,
a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del
diritto d'autore o dei diritti connessi".
Le successive due
ipotesi del primo comma dell'art. 171-ter hanno in comune
di occuparsi in modo specifico del settore televisivo
contribuendo a creare e rinforzare il sistema normativo
posto a tutela di un settore che si è rivelato
strategico per l'intera economica nazionale. L'ipotesi
contenuta nella lett. e) è tesa a punire chi in
assenza di uno specifico accordo con il distributore,
"ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio
criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati
atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato"
[14].
In altre parole,
la norma sanziona tutti quei comportamenti che possono
arrecare un danno alle aziende fornitrici di un servizio
televisivo criptato [15],
attraverso la diffusione o la ritrasmissione del servizio,
in mancanza di un accordo specifico. Per rendersi conto
dell'entità della posta in gioco è sufficiente
pensare alla dimensione economica dei diritti legati alle
partite di calcio e alla loro trasmissione tramite la
c.d. tv a pagamento.
La successiva ipotesi
contenuta nella lett. f) è rivolta a punire tutte
quelle attività prodromiche all'utilizzazione illecita
di un servizio criptato; la norma sanziona, infatti, il
comportamento di chi: "introduce nel territorio dello
Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce,
vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove
commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione
speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato
senza il pagamento del canone dovuto".
L'analisi dell'art.
171-ter procede ora con l'esame del secondo comma, anch'esso
come il primo suddiviso in più lettere.
Le pena prevista per le diverse ipotesi è la reclusione
da uno a quattro anni e la multa da cinque a trenta milioni
di lire.
Nella nuova formulazione,
a differenza delle precedente versione dell'art. 171-ter,
le ipotesi aggravate sono suddivise in tre distinte disposizioni
tese a punire chi: "a) riproduce, duplica, trasmette
o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio,
cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta
copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore
e da diritti connessi; b) esercitando in forma imprenditoriale
attività di riproduzione, distribuzione, vendita
o commercializzazione, importazione di opere tutelate
dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole
dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza
le attività illecite di cui al comma 1".