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L'ART. 171-TER
DELLA LEGGE N. 633 DEL 1941:
DAL 1994 AL 2000.
[11/10/2003]
[di Leo
Stilo]
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1. PREMESSA
L'art. 171-ter della legge n. 633 del 1941 ha subìto
nel tempo numerose ed importanti modifiche.
Lo scopo del presente
studio è quello di analizzare, in modo schematico,
l'effetto che le predette modifiche hanno avuto sul testo
dell'articolo in commento e le principali problematiche
legate all'interpretazione delle sue diverse formulazioni.
Si procederà,
quindi, ad una suddivisione cronologica degli argomenti,
analizzando gli stessi attraverso le riforme che nel tempo
sono state realizzate e dedicando contestualmente, nelle
note, ampio spazio alle problematiche più interessanti
che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha dovuto
affrontare.
2.LA DISCIPLINA DELL'ART. 171-TER
DAL 1994 AL 2000.
L'articolo 171-ter è stato inserito nel corpo della
legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto d'autore
e di altri diritti connessi al suo esercizio dall'art.
17, comma 1, del D. Lgs. del 16/11/1994, n. 685, in attuazione
della Direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio,
il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto
d'autore in materia di proprietà intellettuale
così come previsto dalla legge delega del 22/02/1994,
n. 146 (legge comunitaria 1993).
Con questo intervento il legislatore
ha voluto aggiornare le norme relative alla duplicazione
e riproduzione delle opere tutelate dal diritto d'autore
che più di altre apparivano coinvolte nella lotta
contro un'attività criminale in frenetica espansione.
Il D.Lgs. n. 685 del 1994, inoltre,
ha riorganizzato [1]
l'intero settore riaffermando, in materia di tutela del
diritto d'autore, la centralità della legge n.
633 del 1941 [2] .
L'entrata in vigore delle nuove
fattispecie penali, però, ha prodotto sin dalle
prime decisioni giurisprudenziali numerosi problemi interpretativi
[3].
Originariamente l'articolo, costituito
da tre commi, prevedeva tre ipotesi di reato, un'aggravante
ed una pena accessoria.
Le ipotesi di reato contenute nel
primo comma - tutte punite con la reclusione da tre mesi
a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire
sei milioni - sanzionavano il comportamento di chi:
a) "abusivamente duplica o
riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento,
opere destinate al circuito cinematografico o televisivo,
dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche
o audiovisive o sequenze di immagini in movimento";
b) "pur non avendo concorso
alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, concede
in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine
di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a fini
di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico
o trasmette per il mezzo della televisione le duplicazioni
o riproduzioni abusive di cui alla lettera";
c) "vende o noleggia videocassette,
musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o
sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati
dalla Società italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e del regolamento
di esecuzione [4]".
Per quanto riguarda la citata aggravante,
il secondo comma della prima formulazione dell'art. 171-ter
così disponeva: "la pena non è inferiore
nel minimo a sei mesi e la multa a lire un milione se
il fatto è di rilevante gravità"; infine,
il terzo comma, prescriveva che l'eventuale condanna per
uno dei predetti reati comportava la pubblicazione della
sentenza in uno o più quotidiani ed in uno o più
periodici specializzati. Successivamente, attraverso l'emanazione
del D. Lgs. n. 204 del 15 marzo 1996 (Modificazioni ed
integrazioni al decreto legislativo 16 novembre 1994,
n. 685, in materia di diritto di noleggio ed altri diritti
connessi al diritto d'autore) venne inserito nel corpo
dell'art. 171-ter il comma 3 bis: "Gli importi derivanti
dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai
commi 1 e 2 sono versati all'Ente nazionale di previdenza
e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori
e autori drammatici".
Per concludere l'esame di questi
primi interventi normativi sull'art. 171-ter appare opportuno
esaminare l'opinione espressa dalla Corte di Cassazione
nel 1997 in merito alla possibile applicazione dell'art.
171-ter come strumento di tutela del software. La Suprema
Corte, giudicando sull'applicabilità della norma
in esame alla duplicazione abusiva di programmi applicativi
del computer, non ha ritenuto la stessa "adattabile"
poiché l'estensione della disciplina avrebbe determinato
una chiara violazione del fondamentale principio del divieto
di analogia in materia penale [5].
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NOTE
[1] Per la Corte di
Cassazione, sez. III pen., sentenza 31/1/1996 (29/11/1995),
n. 1027 la presunta depenalizzazione, operata dal nuovo
art. 171-ter della legge sul diritto d'autore, delle fattispecie
penali sanzionanti la vendita di opere musicali abusivamente
riprodotte previste nell'art. 1 della legge 29/7/1981,
n. 406 deve essere esclusa alla luce delle seguenti motivazioni:
"... Con il D. Lgs. n. 685 del 6/11/1994, il legislatore
- dando attuazione alla Direttiva del Consiglio CEE n.
92/100 del 19/11/1992 - ha inteso aggiornare e risistemare
la disciplina riguardante tutta la materia della duplicazione
e riproduzione di opere artistiche, musicali, cinematografiche
e televisive, riconducendola all'originaria e fondamentale
legge n. 633/1941 (omissis). Ne consegue che il legislatore,
con l'art. 20 del D. Lgs. n. 685/1994, ha abrogato gli
artt. 1 e 2 della legge n. 406/1981, nonché la
legge n. 400/1985 e, infine, l'art. 2 D. L. n. 9 /1987
convertito nella legge n. 121/1987, soltanto in quanto
ha trasfuso nella legge fondamentale n. 633/1941 il contenuto
delle norme abrogate...". Si è pronunciata
in modo conforme a quest'ultima decisione la Corte di
Cassazione, sez. III pen., nelle sentenze: del 9/2/1996
(12/12/1995), n. 1607; del 24/06/1997 (23/05/1997), n.
2162; del 7/10/1998 (2/7/1998) n.10498 (la Suprema Corte
nella parte finale di questa sentenza fornisce un esaustivo
quadro riepilogativo delle conclusioni che la stessa ha
raggiunto sull'argomento).
[2]
L'art. 20 del D. Lgs. n. 685 del 1994 al fine di ricondurre,
esplicitamente, la disciplina della materia in esame all'interno
della legge fondamentale sul diritto d'autore, restituendo
ad essa parte della centralità e della rilevanza
persa nel tempo, ha abrogato gli artt. 1 e 2 della legge
29 luglio 1981, n. 406 (Misure urgenti contro la abusiva
duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione
e vendita di prodotti fonografici non autorizzati), la
legge 20 luglio 1985, n. 400 (Norme in materia di abusiva
duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione
e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere
cinematografiche), e l'art. 2 del D. L. 26 gennaio 1987,
n. 9 (Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale
ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n.
517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n. 121.
[3]
DANIELE MINOTTI, La lotta alla pirateria nella più
recente legislazione in tema di diritto d'autore, in I
Quaderni Di Diritto D'autore.It , Anno I , n. 1, 3 giugno
2002, (URL: http://www.dirittodautore.it).
[4]
Le prime applicazioni giurisprudenziali hanno prodotto
non pochi problemi interpretativi sui quali è stata
chiamata a pronunciarsi, più volte, la Corte di
Cassazione. Le questioni più rilevanti che vennero
sollevate furono quelle relative alla presunta abrogazione
delle fattispecie penali introdotte dalle leggi n. 406
del 1981 e n. 400 del 1981 ad opera del D. Lgs. n. 685
del 1994 (sul punto si rinvia alla nota n. 2) e alla corretta
interpretazione dell'ultima parte della lett. c) del primo
comma dell'art. 171-ter. In merito a quest'ultima questione
la Corte di Cassazione, sez. III pen., del 12/07/1997
(16/05/1997), n. 2090 si è pronunciata affermando
che: "La condotta tipizzata dalla norma in esame
- inserita dall'art. 17 D. Lgs 685/1994 nel corpo della
L.633/1941- si fonda sul vendere o noleggiare vari supporti
"non contrassegnati dalla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE) ai sensi della presente
legge e del regolamento di esecuzione". Il D. Lgs.
685/1994 nulla dispone in merito alla applicazione dei
contrassegni ed il suo regolamento di esecuzione non è
ancora stato emanato (omissis) A parere del Collegio l'obbligo
del contrassegno, introdotto dalla SIAE con la cennata
modalità, non ha tutela penale. La previsione dell'art.
171-ter è costruita sul modello della integrazione
con altra norma; il legislatore, per individuare gli elementi
su cui fondare il disvalore del fatto e caratterizzarlo
rispetto ad altre ipotesi di mero inadempimento, rinvia
ad ulteriori interventi specificatori. Essendo parte della
condotta non pienamente individuata, è indispensabile,
per statuire le concrete modalità di esecuzione
dell'obbligo, l'emanazione dell'ulteriore atto precettivo
di cui è individuata la fonte. (Omissis) Pertanto
l'azione di colui che non applica i contrassegni imposti
dalla SIAE non è tipica nel senso che non corrisponde
alla peculiare forma di aggressione del bene tutelato
contenuta nel modello legale". In senso conforme
a quest'ultima decisione si pronuncia la Corte di Cassazione,
sez. III pen., con la sentenza del 19/03/1998 (10/02/1998),
n. 3419. Tuttavia, l'originaria linea interpretativa venne
subito dopo abbandonata dalla Corte di Cassazione, sez.
III pen., con la sentenza del 15/06/1998 (28.04.1998)
n. 7128; la Suprema Corte, dopo aver evidenziato un contrasto
di giurisprudenza in materia, decide di non aderire all'interpretazione
(condivisa dal ricorrente) che esclude la possibilità
di attuazione pratica del precetto penale contestato poiché
riferito a fattispecie non completamente prevista, formulando
le seguenti considerazioni: " a) Il D. Lgs. n. 685/1994
(come si evince dall'allegata Relazione) ha inteso riaffermare
il valore centrale della legge n. 633 del 1941, tanto
che il legislatore ha operato la scelta di "aggiornare"
tale corpo normativo originario attraverso l'interpolazione,
senza alterarne la struttura ed anzi riassorbendo in esso
il contenuto di altri provvedimenti additivi precedentemente
emanati (le leggi n. 406/1981, n. 400/1985, n. 421/1987).
Il ricorso alla tecnica dell'interpolazione (valutato
secondo il canone interpretativo dell'intenzione del legislatore,
a norma dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al
codice civile) palesa chiaramente la volontà di
inserire le nuove previsioni penali quale parte integrante
della legge fondamentale sul diritto d'autore, sicché
il Regolamento di esecuzione richiamato dall'art. 171-ter
altro non è che quello approvato con il R. D. 18/5/1942,
n. 1369, come deve ovviamente ritenersi per tutte le norme
della medesima legge che fanno riferimento al Regolamento
di esecuzione di essa. (omissis) L'art. 171-ter, 1°
comma - lett. c), della legge n. 633/1941, dunque, attraverso
l'integrazione con l'art. 12 del R. D. n. 1369/1942 che
specifica elementi di fatto già in esso contemplati,
enuncia un precetto penale completamente descritto e sufficientemente
determinato per cui deve considerarsi pienamente ed immediatamente
applicabile". In senso conforme a questa seconda
interpretazione (divenuta dominante) si è pronunciata
la Corte di Cassazione con le seguenti sentenze: del 31/7/1998
(16/06/1998), n. 8880; del 23/2/1999 (22/1/1999) n. 2316;
del 22/9/1999 (22/6/1999) n. 10780; del 8/10/1999 (22/9/1999)
n. 11525; del 22/10/1999 (1/10/1999) n. 12112 ed infine,
a sez. Unite, con la sentenza del 8/2/2000 (19/1/2000)
n. 2. In quest'ultima le sez. Unite hanno ribadito, ulteriormente,
la corretta interpretazione dell'art. 171-ter attraverso
un breve esame della evoluzione legislativa in materia
di diritto d'autore. Di estremo rilievo è il punto
in cui la stessa Corte, alla luce della evoluzione legislativa,
conferma la fondatezza dell'orientamento prevalente già
espresso da una cospicua giurisprudenza, che si riassume
nei seguenti punti: "a) il decreto legislativo 685/94
ha avuto una funzione di armonizzazione del regime sanzionatorio
che disciplina la materia; b) il riferimento contenuto
nell'art. 173-ter alla necessità del contrassegno
della SIAE "ai sensi della presente legge e del regolamento"
va inteso in relazione alla legge del 1941 ed al relativo
regolamento (anche se gli estremi non vengono indicati),
proprio in considerazione dell'opera di riformulazione
e sistemazione organica delle disposizioni vigenti in
precedenza; c) la fattispecie penale ex art. 171-ter è
sufficientemente delineata, sicché non si pone
il problema di una norma in bianco, neppure parzialmente,
da integrare con norme regolamentari nuove; d) nessuna
"abrogatio criminis" si è verificata
in quanto il sistema sanzionatorio preesistente è
stato conservato, anzi risulta rafforzato e chiarificato
in forza dell'opera di coordinamento ed integrazione compiuta
(omissis)".
[5]
Il caso citato è quello affrontato dalla Corte
di Cassazione, sez. III pen., nella sentenza 8/9/1997
(04/07/1997) n. 8236 da cui si può estrarre la
seguente conclusione: " La diffusione di sistemi
di riproduzione di opere create per il circuito televisivo
e per quello cinematografico, a mezzo di videocassette,
ha imposto la necessità di proteggere - pure sotto
il profilo penale - i diritti d'autore anche in tali campi
e, cosi, è intervenuto il D. Lgs. 16/11/94, n.
685, che ha aggiunto alla L. 22/4/41, n. 633, lo art.
171-ter (omissis). In tale maniera si è rimasti
nel campo delle riproduzione magnetiche, ampliato alle
opere visive, diverso da quello degli elaboratori elettronici
e dei loro prodotti, la cui duplicazione avviene sulla
base di programmi applicativi che siano stati inseriti
nella memoria del computer, vale a dire con procedimento
di tipo elettronico, assolutamente diverso da quello magnetico.
Da ciò deriva che la applicazione, alla riproduzione
abusiva o duplicazione di tali programmi, della disciplina
dettata dalle norme prima richiamate, potrebbe avvenire
solo in via di interpretazione estensiva di tipo analogico
che, in materia penale, non è però consentita.".
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