L'ART. 171-TER DELLA LEGGE N. 633 DEL 1941:
DAL 1994 AL 2000.
[11/10/2003]
[di Leo Stilo]


1. PREMESSA

L'art. 171-ter della legge n. 633 del 1941 ha subìto nel tempo numerose ed importanti modifiche.

Lo scopo del presente studio è quello di analizzare, in modo schematico, l'effetto che le predette modifiche hanno avuto sul testo dell'articolo in commento e le principali problematiche legate all'interpretazione delle sue diverse formulazioni.

Si procederà, quindi, ad una suddivisione cronologica degli argomenti, analizzando gli stessi attraverso le riforme che nel tempo sono state realizzate e dedicando contestualmente, nelle note, ampio spazio alle problematiche più interessanti che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha dovuto affrontare.

 

2.LA DISCIPLINA DELL'ART. 171-TER DAL 1994 AL 2000.

L'articolo 171-ter è stato inserito nel corpo della legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio dall'art. 17, comma 1, del D. Lgs. del 16/11/1994, n. 685, in attuazione della Direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale così come previsto dalla legge delega del 22/02/1994, n. 146 (legge comunitaria 1993).

Con questo intervento il legislatore ha voluto aggiornare le norme relative alla duplicazione e riproduzione delle opere tutelate dal diritto d'autore che più di altre apparivano coinvolte nella lotta contro un'attività criminale in frenetica espansione.

Il D.Lgs. n. 685 del 1994, inoltre, ha riorganizzato [1] l'intero settore riaffermando, in materia di tutela del diritto d'autore, la centralità della legge n. 633 del 1941 [2] .

L'entrata in vigore delle nuove fattispecie penali, però, ha prodotto sin dalle prime decisioni giurisprudenziali numerosi problemi interpretativi [3].

Originariamente l'articolo, costituito da tre commi, prevedeva tre ipotesi di reato, un'aggravante ed una pena accessoria.

Le ipotesi di reato contenute nel primo comma - tutte punite con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni - sanzionavano il comportamento di chi:

a) "abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento";

b) "pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera";

c) "vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione [4]".

Per quanto riguarda la citata aggravante, il secondo comma della prima formulazione dell'art. 171-ter così disponeva: "la pena non è inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire un milione se il fatto è di rilevante gravità"; infine, il terzo comma, prescriveva che l'eventuale condanna per uno dei predetti reati comportava la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani ed in uno o più periodici specializzati. Successivamente, attraverso l'emanazione del D. Lgs. n. 204 del 15 marzo 1996 (Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, in materia di diritto di noleggio ed altri diritti connessi al diritto d'autore) venne inserito nel corpo dell'art. 171-ter il comma 3 bis: "Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici".

Per concludere l'esame di questi primi interventi normativi sull'art. 171-ter appare opportuno esaminare l'opinione espressa dalla Corte di Cassazione nel 1997 in merito alla possibile applicazione dell'art. 171-ter come strumento di tutela del software. La Suprema Corte, giudicando sull'applicabilità della norma in esame alla duplicazione abusiva di programmi applicativi del computer, non ha ritenuto la stessa "adattabile" poiché l'estensione della disciplina avrebbe determinato una chiara violazione del fondamentale principio del divieto di analogia in materia penale [5].


NOTE

[1] Per la Corte di Cassazione, sez. III pen., sentenza 31/1/1996 (29/11/1995), n. 1027 la presunta depenalizzazione, operata dal nuovo art. 171-ter della legge sul diritto d'autore, delle fattispecie penali sanzionanti la vendita di opere musicali abusivamente riprodotte previste nell'art. 1 della legge 29/7/1981, n. 406 deve essere esclusa alla luce delle seguenti motivazioni: "... Con il D. Lgs. n. 685 del 6/11/1994, il legislatore - dando attuazione alla Direttiva del Consiglio CEE n. 92/100 del 19/11/1992 - ha inteso aggiornare e risistemare la disciplina riguardante tutta la materia della duplicazione e riproduzione di opere artistiche, musicali, cinematografiche e televisive, riconducendola all'originaria e fondamentale legge n. 633/1941 (omissis). Ne consegue che il legislatore, con l'art. 20 del D. Lgs. n. 685/1994, ha abrogato gli artt. 1 e 2 della legge n. 406/1981, nonché la legge n. 400/1985 e, infine, l'art. 2 D. L. n. 9 /1987 convertito nella legge n. 121/1987, soltanto in quanto ha trasfuso nella legge fondamentale n. 633/1941 il contenuto delle norme abrogate...". Si è pronunciata in modo conforme a quest'ultima decisione la Corte di Cassazione, sez. III pen., nelle sentenze: del 9/2/1996 (12/12/1995), n. 1607; del 24/06/1997 (23/05/1997), n. 2162; del 7/10/1998 (2/7/1998) n.10498 (la Suprema Corte nella parte finale di questa sentenza fornisce un esaustivo quadro riepilogativo delle conclusioni che la stessa ha raggiunto sull'argomento).

[2] L'art. 20 del D. Lgs. n. 685 del 1994 al fine di ricondurre, esplicitamente, la disciplina della materia in esame all'interno della legge fondamentale sul diritto d'autore, restituendo ad essa parte della centralità e della rilevanza persa nel tempo, ha abrogato gli artt. 1 e 2 della legge 29 luglio 1981, n. 406 (Misure urgenti contro la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati), la legge 20 luglio 1985, n. 400 (Norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche), e l'art. 2 del D. L. 26 gennaio 1987, n. 9 (Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

[3] DANIELE MINOTTI, La lotta alla pirateria nella più recente legislazione in tema di diritto d'autore, in I Quaderni Di Diritto D'autore.It , Anno I , n. 1, 3 giugno 2002, (URL: http://www.dirittodautore.it).

[4] Le prime applicazioni giurisprudenziali hanno prodotto non pochi problemi interpretativi sui quali è stata chiamata a pronunciarsi, più volte, la Corte di Cassazione. Le questioni più rilevanti che vennero sollevate furono quelle relative alla presunta abrogazione delle fattispecie penali introdotte dalle leggi n. 406 del 1981 e n. 400 del 1981 ad opera del D. Lgs. n. 685 del 1994 (sul punto si rinvia alla nota n. 2) e alla corretta interpretazione dell'ultima parte della lett. c) del primo comma dell'art. 171-ter. In merito a quest'ultima questione la Corte di Cassazione, sez. III pen., del 12/07/1997 (16/05/1997), n. 2090 si è pronunciata affermando che: "La condotta tipizzata dalla norma in esame - inserita dall'art. 17 D. Lgs 685/1994 nel corpo della L.633/1941- si fonda sul vendere o noleggiare vari supporti "non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione". Il D. Lgs. 685/1994 nulla dispone in merito alla applicazione dei contrassegni ed il suo regolamento di esecuzione non è ancora stato emanato (omissis) A parere del Collegio l'obbligo del contrassegno, introdotto dalla SIAE con la cennata modalità, non ha tutela penale. La previsione dell'art. 171-ter è costruita sul modello della integrazione con altra norma; il legislatore, per individuare gli elementi su cui fondare il disvalore del fatto e caratterizzarlo rispetto ad altre ipotesi di mero inadempimento, rinvia ad ulteriori interventi specificatori. Essendo parte della condotta non pienamente individuata, è indispensabile, per statuire le concrete modalità di esecuzione dell'obbligo, l'emanazione dell'ulteriore atto precettivo di cui è individuata la fonte. (Omissis) Pertanto l'azione di colui che non applica i contrassegni imposti dalla SIAE non è tipica nel senso che non corrisponde alla peculiare forma di aggressione del bene tutelato contenuta nel modello legale". In senso conforme a quest'ultima decisione si pronuncia la Corte di Cassazione, sez. III pen., con la sentenza del 19/03/1998 (10/02/1998), n. 3419. Tuttavia, l'originaria linea interpretativa venne subito dopo abbandonata dalla Corte di Cassazione, sez. III pen., con la sentenza del 15/06/1998 (28.04.1998) n. 7128; la Suprema Corte, dopo aver evidenziato un contrasto di giurisprudenza in materia, decide di non aderire all'interpretazione (condivisa dal ricorrente) che esclude la possibilità di attuazione pratica del precetto penale contestato poiché riferito a fattispecie non completamente prevista, formulando le seguenti considerazioni: " a) Il D. Lgs. n. 685/1994 (come si evince dall'allegata Relazione) ha inteso riaffermare il valore centrale della legge n. 633 del 1941, tanto che il legislatore ha operato la scelta di "aggiornare" tale corpo normativo originario attraverso l'interpolazione, senza alterarne la struttura ed anzi riassorbendo in esso il contenuto di altri provvedimenti additivi precedentemente emanati (le leggi n. 406/1981, n. 400/1985, n. 421/1987). Il ricorso alla tecnica dell'interpolazione (valutato secondo il canone interpretativo dell'intenzione del legislatore, a norma dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile) palesa chiaramente la volontà di inserire le nuove previsioni penali quale parte integrante della legge fondamentale sul diritto d'autore, sicché il Regolamento di esecuzione richiamato dall'art. 171-ter altro non è che quello approvato con il R. D. 18/5/1942, n. 1369, come deve ovviamente ritenersi per tutte le norme della medesima legge che fanno riferimento al Regolamento di esecuzione di essa. (omissis) L'art. 171-ter, 1° comma - lett. c), della legge n. 633/1941, dunque, attraverso l'integrazione con l'art. 12 del R. D. n. 1369/1942 che specifica elementi di fatto già in esso contemplati, enuncia un precetto penale completamente descritto e sufficientemente determinato per cui deve considerarsi pienamente ed immediatamente applicabile". In senso conforme a questa seconda interpretazione (divenuta dominante) si è pronunciata la Corte di Cassazione con le seguenti sentenze: del 31/7/1998 (16/06/1998), n. 8880; del 23/2/1999 (22/1/1999) n. 2316; del 22/9/1999 (22/6/1999) n. 10780; del 8/10/1999 (22/9/1999) n. 11525; del 22/10/1999 (1/10/1999) n. 12112 ed infine, a sez. Unite, con la sentenza del 8/2/2000 (19/1/2000) n. 2. In quest'ultima le sez. Unite hanno ribadito, ulteriormente, la corretta interpretazione dell'art. 171-ter attraverso un breve esame della evoluzione legislativa in materia di diritto d'autore. Di estremo rilievo è il punto in cui la stessa Corte, alla luce della evoluzione legislativa, conferma la fondatezza dell'orientamento prevalente già espresso da una cospicua giurisprudenza, che si riassume nei seguenti punti: "a) il decreto legislativo 685/94 ha avuto una funzione di armonizzazione del regime sanzionatorio che disciplina la materia; b) il riferimento contenuto nell'art. 173-ter alla necessità del contrassegno della SIAE "ai sensi della presente legge e del regolamento" va inteso in relazione alla legge del 1941 ed al relativo regolamento (anche se gli estremi non vengono indicati), proprio in considerazione dell'opera di riformulazione e sistemazione organica delle disposizioni vigenti in precedenza; c) la fattispecie penale ex art. 171-ter è sufficientemente delineata, sicché non si pone il problema di una norma in bianco, neppure parzialmente, da integrare con norme regolamentari nuove; d) nessuna "abrogatio criminis" si è verificata in quanto il sistema sanzionatorio preesistente è stato conservato, anzi risulta rafforzato e chiarificato in forza dell'opera di coordinamento ed integrazione compiuta (omissis)".

[5] Il caso citato è quello affrontato dalla Corte di Cassazione, sez. III pen., nella sentenza 8/9/1997 (04/07/1997) n. 8236 da cui si può estrarre la seguente conclusione: " La diffusione di sistemi di riproduzione di opere create per il circuito televisivo e per quello cinematografico, a mezzo di videocassette, ha imposto la necessità di proteggere - pure sotto il profilo penale - i diritti d'autore anche in tali campi e, cosi, è intervenuto il D. Lgs. 16/11/94, n. 685, che ha aggiunto alla L. 22/4/41, n. 633, lo art. 171-ter (omissis). In tale maniera si è rimasti nel campo delle riproduzione magnetiche, ampliato alle opere visive, diverso da quello degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, la cui duplicazione avviene sulla base di programmi applicativi che siano stati inseriti nella memoria del computer, vale a dire con procedimento di tipo elettronico, assolutamente diverso da quello magnetico. Da ciò deriva che la applicazione, alla riproduzione abusiva o duplicazione di tali programmi, della disciplina dettata dalle norme prima richiamate, potrebbe avvenire solo in via di interpretazione estensiva di tipo analogico che, in materia penale, non è però consentita.".


Leo Stilo