Articoli I sintomi di un reato...

PORNOGRAFIA MINORILE ED INTERNET:
I SINTOMI DI UN REATO (UNA SINTESI).

[di
Leo Stilo]



Il punto di partenza per orientarsi nell'interpretazione pratica dell'art. 600 ter è quello illustrato dalla Suprema Corte, nella sentenza n. 5397 del 2002 (Pres. Malinconico, Rel. D'Amelio):

non è sufficiente per la realizzazione del reato di cui al terzo comma dell'art. 600 ter c.p. il semplice fatto che il materiale pedo-pornografico sia "veicolato" attraverso Internet.

La Rete, infatti, è costituita da una gamma eterogenea di modalità di interconnessione e la necessità di determinare l'esatta natura di quella in concreto utilizzata deriva dall'esigenza di discriminare tra fattispecie penali di diversa gravità.

Naturalmente, il problema dell'esatta individuazione delle caratteristiche tecniche nel caso concreto e la loro riconduzione entro la corretta fattispecie penale non dovrebbe sorgere nei casi più evidenti, come ad esempio:

1) quando il materiale illecito (immagini, video) è contenuto in un sito liberamente accessibile da un numero indeterminato di persone che può scaricarne il contenuto, con relativa certezza, si può affermare che la fattispecie penale chiamata in causa è quella prevista dall'art. 600 ter, terzo comma, c.p.;

2) quando il materiale è allegato ad una e-mail inviata ad una o più persone determinate, invece, è l'art. 600 quater c.p. "Detenzione di materiale pornografico ad entrare in causa.

Il problema sorge, purtroppo, in quelle zone di confine in cui la costante e tumultuosa evoluzione informatica rende difficile l'identificazione del caso concreto e la corretta interpretazione della norma interessata.

Quando il materiale, ad esempio, è inviato attraverso gruppi di discussione, chat, o software p2p si deve, infatti, ulteriormente indagare se la cessione è avvenuta nei confronti di uno o più soggetti determinati oppure se lo strumento utilizzato si presenta aperto e fruibile da un numero indeterminato di persone .
Di particolare interesse, al fine di individuare una prima chiave interpretativa per orientarsi in queste mutevoli realtà informatiche, è la parte della motivazione in cui la Corte indica come "sintomi" della realizzazione di una cessione di materiale pornografico (ex quarto comma dell'art. 600 ter c.p.), anziché dell'ipotesi più grave prevista dal terzo comma dell'art. 600 ter c.p., i seguenti elementi:

a) l'instaurazione di una comunicazione diretta e in qualche modo "privata o privilegiata" tra colui che cede il materiale incriminato e colui che lo riceve;

b) la presenza di un "meccanismo informatico" utilizzato dal soggetto cedente, capace di operare una efficiente selezione dei soggetti che con esso vengono in contatto in modo da poter controllare e dominare le singole cessioni.



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Sez. di "Crimine Informatico"di Crimine - Dir. Leo Stilo