1. Pornografia minorile: un reato che
oscilla tra cessione e divulgazione (diffusione) [1].
Con il primo comma dell'art. 600 ter[2]
il legislatore ha inteso punire, con la reclusione da sei a dodici
anni e la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni,
chiunque sfrutti i minori degli anni diciotto al fine di:
1. realizzare esibizioni;
2. produrre materiale pornografico.
La differenza tra le due condotte risiede
essenzialmente nel fatto che:
1. per "realizzazione di esibizioni"
appare corretto intendere che si voglia indicare la realizzazione
di una sorta di spettacolo dal vivo di fronte ad un pubblico;
2. per "produzione di materiale pornografico"
si intende, invece, la trasposizione di detto materiale su supporti
di varia natura (riviste, fotografie, video, immagini in forma
digitale...).
In altre parole, nel primo comma dell'art.
600 ter c.p. il legislatore vuole sanzionare il momento della
realizzazione dello sfruttamento che consiste sia nell'esibizione
fine a se stessa, sia nella riproduzione su supporti di varia
natura e genere della violenza perpetrata sui minori.
In particolare, questa seconda ipotesi
si configura come condizione imprescindibile per la stessa creazione
del materiale che poi potrà essere commercializzato, diffuso
o detenuto.
"La condotta è stata indicata
in termini ampi e generici, in modo da poter ricondurre all'ambito
di rilevanza penale una vasta gamma di comportamenti che vengono
socialmente percepiti come fortemente negativi, e che sono alla
base della successiva attività, descritta nei commi terzo
e quarto del medesimo"[3].
Procedendo nell'analisi dell'art. 600 ter
c.p. si deve ora affrontare il contenuto del secondo comma: "Alla
stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico
di cui al primo comma".
Il legislatore equipara chi fa commercio del materiale incriminato
allo sfruttatore; tale previsione costituisce, così, una
disposizione di carattere generale rispetto a quelle dei commi
successivi ed idonea ad inglobare, costituendo una sorta di norma
di chiusura, le diverse realtà riconducibili all'interno
della categoria "fare commercio".
Il successivo comma, il terzo dell'art.
600 ter c.p.[4], è rivolto
a sanzionare le condotte di soggetti che, anche se non producono
direttamente il materiale pornografico, con qualsiasi mezzo, anche
per via telematica:
1. distribuiscono, divulgano (diffondono)
o pubblicizzano materiale pornografico;
2. distribuiscono o divulgano (diffondono)
notizie o informazioni finalizzate ad adescare o sfruttare sessualmente
minori di 18 anni.
La distribuzione, la divulgazione (la diffusione)
o la pubblicizzazione, rappresentano differenti condotte nell'economia
della struttura della norma, ognuna delle quali penalmente sanzionata.
Le prime due si riferiscono ad attività
che non presuppongono una consegna o una qualche modalità
di acquisizione o di scaricamento.
Più semplicemente, la comunicazione sembrerebbe tendere
ad indicare un'attività tesa alla diffusione dell'informazione,
pura e semplice, dell'esistenza del materiale e della fonte di
reperimento, mentre la pubblicizzazione sembrerebbe presupporre
un'attività tesa, in un certo senso, alla promozione dello
stesso materiale.
"In merito a tale fattispecie, la
giurisprudenza della Cassazione si è pronunciata affermando
che, ai fini della configurabilità del reato di distribuzione,
divulgazione o pubblicizzazione del materiale pornografico, non
basta la cessione di detto materiale a singoli soggetti, ma occorre
che la condotta sia destinata a raggiungere una serie indeterminata
di persone attraverso un mezzo di diffusione accessibile ad una
pluralità di soggetti, quale ad esempio Internet"[5].
L'ultimo comma dell'art. 600 ter[6]
dispone che commette reato chiunque, fuori delle ipotesi previste
nelle suddette disposizioni, consapevolmente cede (anche gratuitamente)
ad altri il materiale pornografico.
L'irrilevanza del titolo della cessione, oneroso o gratuito, determina
il fatto che qualunque passaggio consapevole di materiale pedo-pornografico,
indipendentemente dal mezzo utilizzato, determina la venuta in
essere del reato di cui all'art. 600 ter, quarto comma, c.p..
L'idea di cessione presuppone una dinamica che coinvolga due o
più soggetti determinati: il cedente e il ricevente.
2. Pornografia minorile tra chat,
email e p2p [7].
Di particolare interesse al fine di chiarire
alcune linee interpretative in tema di cessione e divulgazione
(diffusione) di materiale pedo-pornografico attraverso Internet
è la sentenza della Cassazione n. 4900 del 3 febbraio 2003
[8].
La vicenda trae origine da un'attività
di distribuzione e divulgazione, attraverso Internet, di materiale
pornografico avente ad oggetto minori di anni diciotto ritratti
nel corso di rapporti sessuali tra loro e con adulti.
L'imputato, operante on-line con il nickname
"tcbsx", ha ceduto il suddetto materiale ad ufficiali
di polizia giudiziaria, appartenenti alla polizia postale e delle
telecomunicazioni, durante un'operazione sotto copertura.
La condotta incriminata si è realizzata
all'interno di una "chat", tramite la cessione diretta
di materiale illecito da "tcbsx" agli agenti della polizia
postale e delle telecomunicazioni.
Questa cessione verso un soggetto determinato,
individuato attraverso un "nickname", è stata
però intesa dal Tribunale non incompatibile con il concetto
di divulgazione "atteso che in detto colloquio "privilegiato"
l'interlocutore è sconosciuto... può essere potenzialmente
costituito nella realtà fisica (non virtuale) da un gruppo
di persone ...".
Le richieste del ricorrente, di ricondurre
il fatto in esame all'interno della fattispecie prevista dall'art.
600 ter, quarto comma, e non nella diversa prevista all'art. 600
ter, terzo comma, trovano fondamento nella stessa natura della
trasmissione avviata tra i soggetti coinvolti nella vicenda e
ravvisabile in un dialogo "privilegiato" atto ad escludere
la venuta in essere di un'attività configurabile come "divulgazione
o distribuzione" di materiale pornografico ai sensi dell'art.
600 ter, terzo comma.
La Suprema Corte puntualizza, anche in
questa occasione, che l'uso dello strumento Internet non è
sufficiente da sé ad integrare, sempre e comunque, una
comunicazione ad un numero indeterminato di persone, essendo,
al contrario, necessario analizzare di volta in volta il singolo
caso concreto per poter rilevare ed accertare il tipo di comunicazione,
"aperta o chiusa", che il soggetto interessato ha posto
in essere.
Quando la cessione di materiale pornografico
è avvenuta attraverso una c.d. chat-line bisogna soffermarsi
a verificare attentamente la caratteristica del programma in esecuzione
al fine di determinare in quale delle ipotesi dell'art. 600 ter
c.p. sia riconducibile.
Per utilizzare le parole della Corte di
cassazione:
"...è da escludere che tale
trasmissione diretta tra due utenti, i quali devono essere necessariamente
d'accordo sulla trasmissione del materiale, configuri senz'altro
una divulgazione o distribuzione ai sensi del terzo comma della
norma citata. Ed invero tali attività implicano la comunicazione
con un numero indeterminato di persone (Cassazione 2842/00, CED
216880; 2421/2000, CED 217214; 5397/2002, CED 221337), quale l'uso
del veicolo internet non vale di per sé ad assicurare.
Né ad integrare il numero indeterminato di persone è
sufficiente la considerazione che esso possa annidarsi in un nickname,
perché - anche a prescindere dall'onere della prova, che
l'accusa non può assolvere con la mera evocazione di tale
possibilità - altrimenti verrebbe ad ipotizzarsi il delitto
in esame - piuttosto che, come ritenuto da Cassazione ult. cit.,
quello più lieve, di cui al quarto comma - anche nel caso
dell'invio della foto, allegata ad un messaggio di posta elettronica,
ad un indirizzo determinato, dietro il quale ugualmente potrebbe
allocarsi una pluralità di persone. Perché vi sia
divulgazione o distribuzione occorre, invece, che l'agente inserisca
le foto pornografiche minorili in un sito accessibile a tutti,
al di fuori di un dialogo "privilegiato", o le invii
ad un gruppo o lista di discussione, da cui chiunque le possa
scaricare, o le invii bensì ad indirizzi di persone determinate
ma in successione, realizzando cioè una serie di conversazioni
private (e, quindi, di cessioni) con diverse persone (come nella
specie contestato all'indagato, ma da questi negato)".