Articoli dal codice penale...

PORNOGRAFIA MINORILE ED INTERNET:
DAL CODICE PENALE AL P2P.

[di
Leo Stilo]


1. Pornografia minorile: un reato che oscilla tra cessione e divulgazione (diffusione) [1].

Con il primo comma dell'art. 600 ter[2] il legislatore ha inteso punire, con la reclusione da sei a dodici anni e la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni, chiunque sfrutti i minori degli anni diciotto al fine di:

1. realizzare esibizioni;

2. produrre materiale pornografico.

La differenza tra le due condotte risiede essenzialmente nel fatto che:

1. per "realizzazione di esibizioni" appare corretto intendere che si voglia indicare la realizzazione di una sorta di spettacolo dal vivo di fronte ad un pubblico;

2. per "produzione di materiale pornografico" si intende, invece, la trasposizione di detto materiale su supporti di varia natura (riviste, fotografie, video, immagini in forma digitale...).

In altre parole, nel primo comma dell'art. 600 ter c.p. il legislatore vuole sanzionare il momento della realizzazione dello sfruttamento che consiste sia nell'esibizione fine a se stessa, sia nella riproduzione su supporti di varia natura e genere della violenza perpetrata sui minori.

In particolare, questa seconda ipotesi si configura come condizione imprescindibile per la stessa creazione del materiale che poi potrà essere commercializzato, diffuso o detenuto.

"La condotta è stata indicata in termini ampi e generici, in modo da poter ricondurre all'ambito di rilevanza penale una vasta gamma di comportamenti che vengono socialmente percepiti come fortemente negativi, e che sono alla base della successiva attività, descritta nei commi terzo e quarto del medesimo"[3].

Procedendo nell'analisi dell'art. 600 ter c.p. si deve ora affrontare il contenuto del secondo comma: "Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma".
Il legislatore equipara chi fa commercio del materiale incriminato allo sfruttatore; tale previsione costituisce, così, una disposizione di carattere generale rispetto a quelle dei commi successivi ed idonea ad inglobare, costituendo una sorta di norma di chiusura, le diverse realtà riconducibili all'interno della categoria "fare commercio".

Il successivo comma, il terzo dell'art. 600 ter c.p.[4], è rivolto a sanzionare le condotte di soggetti che, anche se non producono direttamente il materiale pornografico, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica:

1. distribuiscono, divulgano (diffondono) o pubblicizzano materiale pornografico;

2. distribuiscono o divulgano (diffondono) notizie o informazioni finalizzate ad adescare o sfruttare sessualmente minori di 18 anni.

La distribuzione, la divulgazione (la diffusione) o la pubblicizzazione, rappresentano differenti condotte nell'economia della struttura della norma, ognuna delle quali penalmente sanzionata.

Le prime due si riferiscono ad attività che non presuppongono una consegna o una qualche modalità di acquisizione o di scaricamento.
Più semplicemente, la comunicazione sembrerebbe tendere ad indicare un'attività tesa alla diffusione dell'informazione, pura e semplice, dell'esistenza del materiale e della fonte di reperimento, mentre la pubblicizzazione sembrerebbe presupporre un'attività tesa, in un certo senso, alla promozione dello stesso materiale.

"In merito a tale fattispecie, la giurisprudenza della Cassazione si è pronunciata affermando che, ai fini della configurabilità del reato di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione del materiale pornografico, non basta la cessione di detto materiale a singoli soggetti, ma occorre che la condotta sia destinata a raggiungere una serie indeterminata di persone attraverso un mezzo di diffusione accessibile ad una pluralità di soggetti, quale ad esempio Internet"[5].

L'ultimo comma dell'art. 600 ter[6] dispone che commette reato chiunque, fuori delle ipotesi previste nelle suddette disposizioni, consapevolmente cede (anche gratuitamente) ad altri il materiale pornografico.
L'irrilevanza del titolo della cessione, oneroso o gratuito, determina il fatto che qualunque passaggio consapevole di materiale pedo-pornografico, indipendentemente dal mezzo utilizzato, determina la venuta in essere del reato di cui all'art. 600 ter, quarto comma, c.p..
L'idea di cessione presuppone una dinamica che coinvolga due o più soggetti determinati: il cedente e il ricevente.

2. Pornografia minorile tra chat, email e p2p [7].

Di particolare interesse al fine di chiarire alcune linee interpretative in tema di cessione e divulgazione (diffusione) di materiale pedo-pornografico attraverso Internet è la sentenza della Cassazione n. 4900 del 3 febbraio 2003 [8].

La vicenda trae origine da un'attività di distribuzione e divulgazione, attraverso Internet, di materiale pornografico avente ad oggetto minori di anni diciotto ritratti nel corso di rapporti sessuali tra loro e con adulti.

L'imputato, operante on-line con il nickname "tcbsx", ha ceduto il suddetto materiale ad ufficiali di polizia giudiziaria, appartenenti alla polizia postale e delle telecomunicazioni, durante un'operazione sotto copertura.

La condotta incriminata si è realizzata all'interno di una "chat", tramite la cessione diretta di materiale illecito da "tcbsx" agli agenti della polizia postale e delle telecomunicazioni.

Questa cessione verso un soggetto determinato, individuato attraverso un "nickname", è stata però intesa dal Tribunale non incompatibile con il concetto di divulgazione "atteso che in detto colloquio "privilegiato" l'interlocutore è sconosciuto... può essere potenzialmente costituito nella realtà fisica (non virtuale) da un gruppo di persone ...".

Le richieste del ricorrente, di ricondurre il fatto in esame all'interno della fattispecie prevista dall'art. 600 ter, quarto comma, e non nella diversa prevista all'art. 600 ter, terzo comma, trovano fondamento nella stessa natura della trasmissione avviata tra i soggetti coinvolti nella vicenda e ravvisabile in un dialogo "privilegiato" atto ad escludere la venuta in essere di un'attività configurabile come "divulgazione o distribuzione" di materiale pornografico ai sensi dell'art. 600 ter, terzo comma.

La Suprema Corte puntualizza, anche in questa occasione, che l'uso dello strumento Internet non è sufficiente da sé ad integrare, sempre e comunque, una comunicazione ad un numero indeterminato di persone, essendo, al contrario, necessario analizzare di volta in volta il singolo caso concreto per poter rilevare ed accertare il tipo di comunicazione, "aperta o chiusa", che il soggetto interessato ha posto in essere.

Quando la cessione di materiale pornografico è avvenuta attraverso una c.d. chat-line bisogna soffermarsi a verificare attentamente la caratteristica del programma in esecuzione al fine di determinare in quale delle ipotesi dell'art. 600 ter c.p. sia riconducibile.

Per utilizzare le parole della Corte di cassazione:

"...è da escludere che tale trasmissione diretta tra due utenti, i quali devono essere necessariamente d'accordo sulla trasmissione del materiale, configuri senz'altro una divulgazione o distribuzione ai sensi del terzo comma della norma citata. Ed invero tali attività implicano la comunicazione con un numero indeterminato di persone (Cassazione 2842/00, CED 216880; 2421/2000, CED 217214; 5397/2002, CED 221337), quale l'uso del veicolo internet non vale di per sé ad assicurare. Né ad integrare il numero indeterminato di persone è sufficiente la considerazione che esso possa annidarsi in un nickname, perché - anche a prescindere dall'onere della prova, che l'accusa non può assolvere con la mera evocazione di tale possibilità - altrimenti verrebbe ad ipotizzarsi il delitto in esame - piuttosto che, come ritenuto da Cassazione ult. cit., quello più lieve, di cui al quarto comma - anche nel caso dell'invio della foto, allegata ad un messaggio di posta elettronica, ad un indirizzo determinato, dietro il quale ugualmente potrebbe allocarsi una pluralità di persone. Perché vi sia divulgazione o distribuzione occorre, invece, che l'agente inserisca le foto pornografiche minorili in un sito accessibile a tutti, al di fuori di un dialogo "privilegiato", o le invii ad un gruppo o lista di discussione, da cui chiunque le possa scaricare, o le invii bensì ad indirizzi di persone determinate ma in successione, realizzando cioè una serie di conversazioni private (e, quindi, di cessioni) con diverse persone (come nella specie contestato all'indagato, ma da questi negato)".



NOTE

[1] STILO, Pornografia Minorile e chat: un reato che oscilla tra "cessione e divulgazione" in Diritto della Gestione Digitale delle Informazioni (suppl. della Rivista "Il Nuovo Diritto" n. 6, 2003).

[2] Art. 600 ter, primo comma, c.p.: "Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni".

[3] PARODI - CALICE, Responsabilità penali e Internet, Milano, 2001, 382.

[4] Art. 600 ter, comma terzo, c.p.: "Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni".

[5] BOEZIO - D'ALESSIO, Internet e responsabili penali, op. cit., 285.

[6] Art. 600 ter, comma quarto, c.p: " Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni."

[7] STILO, Pornografia minorile tra chat, email e p2p in Diritto della Gestione Digitale delle Informazioni, "Il Nuovo Diritto" n. 6, 2003.

[8] Per un commento della sentenza si rinvia a: GALDIERI, Solo cessione per chi preleva le foto dei minori dopo aver dato il consenso in un contesto privato, "Guida al Diritto" (IlSole24ore) del 3 maggio 2003, n. 17, 60 ss.



 

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Sez. di "Crimine Informatico"di Crimine - Dir. Leo Stilo