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DECISIONE QUADRO 2004/68/GAI
DEL CONSIGLIO DEL 22 DICEMBRE 2003.
L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE.

[di
Leo Stilo]

[DECISIONE QUADRO 2004/68/GAI DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2003
]

L’esercizio dell’azione penale.

L’articolo 8 detta alcune linee guida per la determinazione della giurisdizione e per l’esercizio dell’azione penale. Nelle ipotesi di reato di cui all’art. 2 (Reati relativi allo sfruttamento sessuale dei bambini), 3 (Reati di pornografia infantile) e 4 (Istigazione, favoreggiamento, complicità e tentativo) gli Stati membri si devono premunire di adottare le misure necessaria per stabilire la propria competenza.

Le ipotesi descritte si riferiscono:

a) al reato commesso, anche parzialmente, sul territorio statale;

b) al reato commesso fuori dal territorio statale.

L’adozione di quest’ultima circostanza è facoltativa (sia in merito al “se” che al “come”) [1], nei limiti in cui l'autore sia un cittadino dello Stato interessato ed in cui il reato sia commesso a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede nel territorio di tale Stato membro.

Lo Stato membro, nel cui ordinamento giuridico non è consentita l’estradizione all’estero dei propri cittadini che commettono i reati in esame, deve porre in essere tutte quelle misure idonee a perseguirli nel proprio territorio stabilendone la competenza giurisdizionale.

Il legislatore nazionale dovrà, inoltre, in questa particolare condizione perseguire comunque i propri cittadini che pur non trovandosi fuori dal proprio territorio commettono i reati di cui all’art. 2, 3 e 4.

Per quanto riguarda la c.d. pedofilia telematica, ossia i reati di pornografia infantile previsti dall’art. 3[20, ciascuno Stato membro si deve preoccupare di garantire la propria competenza giurisdizionale ogniqualvolta il reato sia stato « commesso a mezzo di un sistema informatico a cui l'autore ha avuto accesso dal suo territorio,a prescindere dal fatto che il sistema si trovi o no su tale territorio».

In argomento di esercizio dell’azione penale di particolare interesse è la disposizione contenuta nel primo paragrafo dell’art. 9.

Questa norma pone a carico degli Stati il dovere di organizzare le procedure relative alle indagini e all’azione penale in modo da non far dipendere il loro avvio da una necessaria denuncia o accusa da parte della persona offesa.

La procedibilità d’ufficio deve essere garantita almeno per le ipotesi più gravi contenute negli articoli 2 ,3 e 4.

In conclusione, la vittima deve essere considerata come un soggetto estremamente vulnerabile e il cui intervento nel procedimento penale deve essere circondato da norme dirette a garantirne l’incolumità fisica e psichica.

In questo quadro, gli Stati membri devono porre attenzione anche alla famiglia della vittima sia in senso assistenziale che in merito alla ricerca di eventuali responsabilità penali.

 

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[1] Nel caso in cui gli Stati membri decidano di avvalersi della facoltà indicata devono informare il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione,specificando in che modo e in che misura intendono adeguarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 1,lettere b)e c).

[2] Ai reati di cui all’art. 3 si devono associare anche le ipotesi di istigazione, concorso e tentativo di cui all’art. 4.




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Sez. di "Crimine Informatico"di Crimine - Dir. Leo Stilo