di Leo
Stilo
E' sufficiente collegarsi ad internet per rendersi conto di
cosa sia un link e della sua rilevanza strutturale, strategica
ed economica. Il link oggi può essere considerato, a
buon titolo, l'insostituibile mattone di internet poiché
è il collegamento ipertestuale a permettere l'acquisizione
di quel particolare valore aggiunto che caratterizza in modo
univoco la rete delle reti rispetto agli altri mezzi di comunicazione
e diffusione della conoscenza. La possibilità di poter
passare, quasi dialogando con il testo, da un argomento all'altro
cercando approfondimenti e creando nuovi collegamenti logici
ed intuitivi rende di particolare interesse questa realtà.
In qualche modo, è lo stesso approccio al "Sapere"
che muta favorendo un'acquisizione di tipo "dinamico",
grazie alla quale i diversi livelli e le diverse fonti aumentano
all'aumentare dei link aperti. La rete internet, nel tempo,
da inesauribile pozzo di informazioni si è trasformata
nel motore propulsore di una nuova economia che in essa trova
la sua simbologia e la sua stessa ragione desistere. Bisogna
ricercare, quindi, nel suddetto passaggio storico la data di
nascita della dimensione economica del link e della conseguente
esigenza di tutela giuridica delle realtà in esame. Se
da un lato non creano particolari problemi (economici e giuridici)
i collegamenti che rinviano semplicemente alla home-page di
un altro sito, essendo interesse dello stesso titolare aumentarne
il più possibile la visibilità, da un altro punto
di vista sollevano seri dubbi alcune tecniche di collegamento
tra siti. Tra le tecniche più utilizzate, due appaiono
di singolare interesse: deep-linking (collegamento con la pagina
interna di un altro sito senza passare per l'home-page); framing
(collegamento al contenuto di un altro sito visualizzato generalmente
all'interno della cornice del sito linkante).
Per capire le problematiche legate alle predette tecniche di
collegamento si deve considerare la fonte primaria del valore/potere
economico di un sito: il numero dei visitatori. In Italia le
tesi circa la liceità o meno delle modalità di
collegamento citate sono numerose e generalmente tese a ricondurre
tali fenomeni, nelle espressioni più esasperate, all'interno
delle categorie giuridiche classiche, ad esempio si è
parlato di fenomeni di concorrenza sleale, di attività
confusoria diretta a colpire il valore dei segni distintivi
dell'azienda e in alcuni casi di violazione del diritto d'autore.
Tuttavia, queste ultime tesi non mettono in evidenza il bene
che costituisce la base dell'integrità del sito e delle
attività che esso veicola: il traffico di "visite"
generate e la sua visibilità nel web. Naturalmente, la
tecnica di collegamento denominata deep-linking
non deve essere aprioristicamente condannata come mette in evidenza
parte della dottrina (C. ERCOLANO). Tuttavia, se oltre al semplice
collegamento si mettono in piedi meccanismi atti a modificare
il contenuto del sito linkato o idonei a creare confusione sull'origine
del materiale i presupposti per definire lecito
tale condotta mutano radicalmente. Considerazioni in parte diverse
devono essere fatte per il framing, visto che la probabilità
di commettere un illecito per coloro che utilizzano tale tecnica
è molto più alta. Un approccio soft
a tali strumenti è il più idoneo ad analizzare
e comprendere la realtà quotidiana del web, in cui sono
gli stessi motori di ricerca a produrre una straordinaria quantità
di "traffico" diretto alle pagine interne dei siti.
In ogni caso, sia che si tratti di deep-linking che di framing
è opportuno esaminare la situazione in concreto (caso
per caso) per verificare se e in quale misura queste attività
arrechino un danno giuridicamente rilevante al sito linkato.
Ancora una volta è il buon senso a dover indirizzare
il professionista del web in mancanza di regole certe ed attualizzate
ad un contesto dinamico e in continua evoluzione.