di Leo
Stilo
IL VOLTO DIGITALE DELLA SCENA CRIMINIS NECESSITA
DI PROTOCOLLI OPERATIVI OMOGENEI.
Il processo di neovascolarizzazione informatica
ha interessato già da tempo ogni settore dellattività
umana divenendo un aspetto onnipresente nella quotidianità
degli ambienti lavorativi e privati. Un esempio per tutti è
luso dei computer non solo come strumenti di lavoro e
svago ma anche come veri e propri mezzi di comunicazione. La
diffusione di queste realtà ha fatto aumentare in modo
esponenziale le informazioni che vengono create, comunicate
ed archiviate in forma digitale. I computer sono, sempre con
maggiore frequenza, protagonisti e fedeli testimoni del delitto.
Nellambito del progetto criminoso, infatti, il computer
e le altre apparecchiature elettroniche possono, ad esempio,
essere esse stesse lobiettivo dellatto criminale
oppure il contenitore privilegiato e fragile delle prove del
delitto.
I soggetti istituzionalmente chiamati ad indagare sul crimine
devono fare i conti, non facili, con questo nuovo e delicato
materiale probatorio. Il terreno su cui operare non è
dei più semplici in quanto per la corretta manipolazione
del materiale informatico sono necessarie delle particolari
conoscenze tecniche, non sempre in possesso dei classici investigatori.
Come mette ben in evidenza il Dott. Gerardo Costabile, Guardia
di Finanza di Milano e Member of The International Association
of Computer Investigative Specialists, in Italia non esistono
formali standardizzazioni delle procedure e delle modalità
operative di approccio alle c.d. prove digitali presenti nella
scena criminis1. Questa carenza di comuni e preordinati protocolli
operativi determina un approccio alle suddette prove rilasciato
alle singole professionalità dei soggetti che di volta
in volta si trovano ad essere i protagonisti dellinvestigazione.
La necessaria padronanza di una materia complessa e in costante
evoluzione è elemento essenziale per poter garantire
una corretta ricerca ed archiviazione di materiale probatorio
spendibile in sede processuale. Le prove digitali sono caratterizzate,
quindi, da una intrinseca fragilità che rende le stesse
facilmente soggette ad alterazioni e danneggiamenti anche da
parte degli stessi investigatori che se non adeguatamente preparati
possono compromettere ed inquinare,inconsapevolmente, la scena
criminis. Per la polizia giudiziaria la fase più delicata,
alla luce di quanto affermato, è quella relativa al reperimento
e allacquisizione degli elementi di prova di natura informatica.
Le difficoltà interpretative della realtà informatica
si ripercuotono inevitabilmente sullinterpretazione dei
diversi istituti giuridici che normalmente vengono utilizzati
per acquisire e conservare le prove di un crimine (si pensi,
ad esempio al sequestro). Lelemento di prova informatico
può essere definito come la rappresentazione di un insieme
di informazioni relative ad un determinato evento criminoso
espressa in linguaggio informatico; ossia in un linguaggio non
immediatamente interpretabile dalluomo attraverso i suoi
sensi.
Il primo passo logico da effettuare è, quindi, quello
di considerare lelemento informatico di prova come una
rappresentazione astratta di informazioni che può
essere resa concreta utilizzando gli strumenti tecnici
opportuni.
Questo modo di procedere non rappresenta un inutile bizantinismo
ma una necessaria premessa logica per comprendere la dimensione
digitale che la prova sempre con maggiore frequenza
assume nelle indagini relative al reato.
Nel momento in cui si adotta la tecnologia informatica memorizzando
su supporti ottici o magnetici il contenuto informativo
(astratto) di un qualsiasi documento2 diviene necessario distinguere
tra contenuto e contenitore. Il salto
logico da compiere diviene così quello di superare quel
binomio un tempo ritenuto imprescindibile tra supporto materiale
e contenuto informativo del documento. In altre parole, in questa
dimensione il contenuto dellelemento i di prova prescinde
dalla sua realtà materiale in quanto questultima
ne rappresenta solo il suo contenitore occasionale.
A questa considerazione bisogna aggiungere anche il fatto che
gli elaboratori elettronici riescono a comunicare tra loro e
a memorizzare le informazioni solo attraverso la traduzione
delle informazioni in una lunga serie di bit (0 o 1). Ogni informazione
che deve essere elaborata da un computer deve necessariamente
essere tradotta in simboli binari. In questa prospettiva, quindi,
un elemento di prova digitale non è altro
che uninformazione tradotta in un linguaggio comprensibile
alla macchina ma non immediatamente percepibile dalluomo
che avrà bisogno di uno strumento mediatore
(traduttore) per comprenderne il contenuto. Quello che accade,
come in precedenza osservato, è una netta separazione
tra linformazione astratta (il contenuto) e il supporto
materiale che di volta in volta potrà contenerla e rappresentarla
in forma intelligibile allessere umano. La traduzione,
da sequenza di bit a forma umanamente comprensibile, può
essere attuata attraverso vari modi (si pensi ad esempio ad
una rappresentazione del contenuto di un documento digitale
su video o su un foglio stampato dalla periferica di stampa).
Appare chiaro che linformazione memorizzata dal computer
non è direttamente utilizzabile dallessere umano
divenendo per questultimo, senza il computer mediatore,
unentità astratta. Tuttavia, come si
evince chiaramente da quanto detto, la caratteristica principale
dellelemento di prova in questione è quello di
essere una realtà facilmente manipolabile ed alterabile.
In virtù di queste particolari caratteristiche la prova
informatica per essere tale (prova) in sede processuale dovrà
possedere alcune rilevati ed imprescindibili caratteristiche,
tra le quali un ruolo di particolare rilevanza è rivestito
dallintegrità. Quello appena descritto rappresenta
il terreno fluido ed in un certo senso immateriale che caratterizza
sempre più la ricerca della prova e la stessa scena criminis.
Come deve essere garantita e protetta laspetto fisico
e tradizionale delle prove contenute nellambito della
scena criminis, egualmente si devono garantire lintegrità
degli elementi di prova informatici.
I momenti critici ruotanti attorno allutilizzo processuale
di queste prove riguardano, quindi, principalmente la fase della
raccolta e della loro conservazione.
Il problema risiede nel fatto di lavorare su realtà delicate
e invisibili alle persone senza specifiche conoscenze in materia.
Si pensi ad esempio non tanto al caso in cui si deve constatare
la presenza o meno su un determinato hard-disk di materiale
illecito ma al caso in cui la tracce si trovano relegate nei
file di log o nella ram di computer. In queste condizioni è
facile anche solo per disattenzione della stessa vittima alterare
le già esigue tracce in modo irreversibile.
Gli accorgimenti che devono essere presi riguardano nella generalità
dei casi nelladozione di un sistema idoneo a garantire
lintegrità e la non alterabilità della prova
acquisita in modo da poterla usare con sicurezza nellambito
dellevolversi dellindagine. Un secondo accorgimento
è quello di operare sulle copie e non con i file originali.
Occorre però precisare che non si tratta di semplici
copie ma di immagini che riproducono esattamente il contenuto,
espresso in formato digitale, del supporto di memorizzazione
oggetto dindagine. Si tratterà, quindi, di avere
a disposizione una copia non solo fisica ma anche logica del
supporto in modo da poter esaminare anche le eventuali parti
di esso che risultano vuoti ma che in realtà, ad un esame
più approfondito, potrebbero celare file o parti di essi
cancellati.
Si può comprendere, anche da questa breve e lacunosa
descrizione, che la necessità di elaborare e fissare
normativamente dei protocolli operativi comuni da utilizzare
in sede di ricerca e conservazione della prova è unesigenza
non più procrastinabile.
A questo si deve aggiungere lesigenza di riformulare molte
delle norme del codice di procedura penale tenendo in considerazione
la natura particolare delle prove informatiche.
Una certezza operativa serve non solo per consentire alla pubblica
autorità, di ricercare e conservare la prova informatica
con tutte le accortezze del caso ma anche allo stesso soggetto
indagato che si vedrebbe maggiormente garantito e al suo difensore
che avrebbe così un punto di riferimento normativo per
verificare che linvasione della sfera privata del suo
assistito non sia stata attuata oltre i limiti necessari e consentiti.
note
[1] Si intende come documento qualsiasi contenuto informativo
sia esso testo, immagine, video