COMPUTER FORENSICS

di Leo Stilo

IL VOLTO DIGITALE DELLA SCENA CRIMINIS NECESSITA DI PROTOCOLLI OPERATIVI OMOGENEI.

Il processo di neovascolarizzazione informatica ha interessato già da tempo ogni settore dell’attività umana divenendo un aspetto onnipresente nella quotidianità degli ambienti lavorativi e privati. Un esempio per tutti è l’uso dei computer non solo come strumenti di lavoro e svago ma anche come veri e propri mezzi di comunicazione. La diffusione di queste realtà ha fatto aumentare in modo esponenziale le informazioni che vengono create, comunicate ed archiviate in forma digitale. I computer sono, sempre con maggiore frequenza, protagonisti e fedeli testimoni del delitto. Nell’ambito del progetto criminoso, infatti, il computer e le altre apparecchiature elettroniche possono, ad esempio, essere esse stesse l’obiettivo dell’atto criminale oppure il contenitore privilegiato e fragile delle prove del delitto.
I soggetti istituzionalmente chiamati ad indagare sul crimine devono fare i conti, non facili, con questo nuovo e delicato materiale probatorio. Il terreno su cui operare non è dei più semplici in quanto per la corretta manipolazione del materiale informatico sono necessarie delle particolari conoscenze tecniche, non sempre in possesso dei classici investigatori. Come mette ben in evidenza il Dott. Gerardo Costabile, Guardia di Finanza di Milano e Member of The International Association of Computer Investigative Specialists, in Italia non esistono formali standardizzazioni delle procedure e delle modalità operative di approccio alle c.d. prove digitali presenti nella scena criminis1. Questa carenza di comuni e preordinati protocolli operativi determina un approccio alle suddette prove rilasciato alle singole professionalità dei soggetti che di volta in volta si trovano ad essere i protagonisti dell’investigazione. La necessaria padronanza di una materia complessa e in costante evoluzione è elemento essenziale per poter garantire una corretta ricerca ed archiviazione di materiale probatorio spendibile in sede processuale. Le prove digitali sono caratterizzate, quindi, da una intrinseca fragilità che rende le stesse facilmente soggette ad alterazioni e danneggiamenti anche da parte degli stessi investigatori che se non adeguatamente preparati possono compromettere ed inquinare,inconsapevolmente, la scena criminis. Per la polizia giudiziaria la fase più delicata, alla luce di quanto affermato, è quella relativa al reperimento e all’acquisizione degli elementi di prova di natura informatica. Le difficoltà interpretative della realtà informatica si ripercuotono inevitabilmente sull’interpretazione dei diversi istituti giuridici che normalmente vengono utilizzati per acquisire e conservare le prove di un crimine (si pensi, ad esempio al sequestro). L’elemento di prova informatico può essere definito come la rappresentazione di un insieme di informazioni relative ad un determinato evento criminoso espressa in linguaggio informatico; ossia in un linguaggio non immediatamente interpretabile dall’uomo attraverso i suoi sensi.
Il primo passo logico da effettuare è, quindi, quello di considerare l’elemento informatico di prova come una rappresentazione “astratta” di informazioni che può essere resa “concreta” utilizzando gli strumenti tecnici opportuni.
Questo modo di procedere non rappresenta un inutile bizantinismo ma una necessaria premessa logica per comprendere la dimensione “digitale” che la prova sempre con maggiore frequenza assume nelle indagini relative al reato.
Nel momento in cui si adotta la tecnologia informatica memorizzando su supporti ottici o magnetici il contenuto “informativo” (astratto) di un qualsiasi documento2 diviene necessario distinguere tra “contenuto” e “contenitore”. Il salto logico da compiere diviene così quello di superare quel binomio un tempo ritenuto imprescindibile tra supporto materiale e contenuto informativo del documento. In altre parole, in questa dimensione il contenuto dell’elemento i di prova prescinde dalla sua realtà materiale in quanto quest’ultima ne rappresenta solo il suo contenitore occasionale.
A questa considerazione bisogna aggiungere anche il fatto che gli elaboratori elettronici riescono a comunicare tra loro e a memorizzare le informazioni solo attraverso la “traduzione” delle informazioni in una lunga serie di bit (0 o 1). Ogni informazione che deve essere elaborata da un computer deve necessariamente essere tradotta in simboli binari. In questa prospettiva, quindi, un elemento di prova “digitale” non è altro che un’informazione tradotta in un linguaggio comprensibile alla macchina ma non immediatamente percepibile dall’uomo che avrà bisogno di uno strumento “mediatore” (traduttore) per comprenderne il contenuto. Quello che accade, come in precedenza osservato, è una netta separazione tra l’informazione astratta (il contenuto) e il supporto materiale che di volta in volta potrà contenerla e rappresentarla in forma intelligibile all’essere umano. La traduzione, da sequenza di bit a forma umanamente comprensibile, può essere attuata attraverso vari modi (si pensi ad esempio ad una rappresentazione del contenuto di un documento digitale su video o su un foglio stampato dalla periferica di stampa). Appare chiaro che l’informazione memorizzata dal computer non è direttamente utilizzabile dall’essere umano divenendo per quest’ultimo, senza il computer mediatore, un’entità “astratta”. Tuttavia, come si evince chiaramente da quanto detto, la caratteristica principale dell’elemento di prova in questione è quello di essere una realtà facilmente manipolabile ed alterabile. In virtù di queste particolari caratteristiche la prova informatica per essere tale (prova) in sede processuale dovrà possedere alcune rilevati ed imprescindibili caratteristiche, tra le quali un ruolo di particolare rilevanza è rivestito dall’integrità. Quello appena descritto rappresenta il terreno fluido ed in un certo senso immateriale che caratterizza sempre più la ricerca della prova e la stessa scena criminis. Come deve essere garantita e protetta l’aspetto fisico e tradizionale delle prove contenute nell’ambito della scena criminis, egualmente si devono garantire l’integrità degli elementi di prova informatici.
I momenti critici ruotanti attorno all’utilizzo processuale di queste prove riguardano, quindi, principalmente la fase della raccolta e della loro conservazione.
Il problema risiede nel fatto di lavorare su realtà delicate e invisibili alle persone senza specifiche conoscenze in materia. Si pensi ad esempio non tanto al caso in cui si deve constatare la presenza o meno su un determinato hard-disk di materiale illecito ma al caso in cui la tracce si trovano relegate nei file di log o nella ram di computer. In queste condizioni è facile anche solo per disattenzione della stessa vittima alterare le già esigue tracce in modo irreversibile.
Gli accorgimenti che devono essere presi riguardano nella generalità dei casi nell’adozione di un sistema idoneo a garantire l’integrità e la non alterabilità della prova acquisita in modo da poterla usare con sicurezza nell’ambito dell’evolversi dell’indagine. Un secondo accorgimento è quello di operare sulle copie e non con i file originali. Occorre però precisare che non si tratta di semplici copie ma di immagini che riproducono esattamente il contenuto, espresso in formato digitale, del supporto di memorizzazione oggetto d’indagine. Si tratterà, quindi, di avere a disposizione una copia non solo fisica ma anche logica del supporto in modo da poter esaminare anche le eventuali parti di esso che risultano vuoti ma che in realtà, ad un esame più approfondito, potrebbero celare file o parti di essi cancellati.
Si può comprendere, anche da questa breve e lacunosa descrizione, che la necessità di elaborare e fissare normativamente dei protocolli operativi comuni da utilizzare in sede di ricerca e conservazione della prova è un’esigenza non più procrastinabile.
A questo si deve aggiungere l’esigenza di riformulare molte delle norme del codice di procedura penale tenendo in considerazione la natura particolare delle prove informatiche.
Una certezza operativa serve non solo per consentire alla pubblica autorità, di ricercare e conservare la prova informatica con tutte le accortezze del caso ma anche allo stesso soggetto indagato che si vedrebbe maggiormente garantito e al suo difensore che avrebbe così un punto di riferimento normativo per verificare che l’invasione della sfera privata del suo assistito non sia stata attuata oltre i limiti necessari e consentiti.

note

[1] Si intende come documento qualsiasi contenuto informativo sia esso testo, immagine, video…


Leo Stilo